Riferimento: Diritto Internazionale
Per pluricittadinanza si intende il funzionamento del criterio di collegamento della cittadinanza secondo l'art.19 della legge 218/1995. Nel primo comma si fa riferimento agli apolidi e ai rifugiati per i quali si inseriscono criteri di collegamento sussidiari quali domicilio o residenza anagrafica.Nel secondo comma per i pluricittadini se hanno la cittadinanza italiana si applica la legge italiana,mentre se tra le diverse cittadinanze non si ha quella italiana allora si applica la legge dello Stato con cui il cittadino ha il collegamento più stretto.
Per pluricittadinanza si intende il funzionamento del criterio di collegamento della cittadinanza secondo l'art.19 della legge 218/1995. Nel primo comma si fa riferimento agli apolidi e ai rifugiati per i quali si inseriscono criteri di collegamento sussidiari quali domicilio o residenza anagrafica.Nel secondo comma per i pluricittadini se hanno la cittadinanza italiana si applica la legge italiana,mentre se tra le diverse cittadinanze non si ha quella italiana allora si applica la legge dello Stato con cui il cittadino ha il collegamento più stretto.
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