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Testamento biologico. La legge prevede il “sondino di stato” obbligatorio

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    Testamento biologico. La legge prevede il “sondino di stato” obbligatorio

    Questa è la trascrizione dell'intervista fatta a Stefano Rodotà tratta dal sito di Micromega riguardante il "testamento biologico" ... a mio avviso descrive bene quella che è la situazione attuale sulla legge in Italia, nonché le posizioni politiche in merito. E' un po' lungo ma vale la pena leggerlo secondo me.


    Non ci sarà nessun testamento biologico. La legge prevede il “sondino di stato” obbligatorio, anche contro la tua volontà

    Professor Rodotà, da più parti si teme l’approvazione di una vera e propria legge truffa sul testamento biologico, dato che il disegno di legge attualmente in discussione al Senato nega la possibilità di esprimere dichiarazioni anticipate in merito ad alimentazione e idratazione artificiale. Quanto è forte il rischio che sia approvata una legge che addirittura peggiorerebbe la situazione attuale?
    Mi pare che il rischio è molto elevato, la maggioranza è stata, come dire, richiamata all’ordine, è stato votato dal Senato una mozione che apre la strada appunto a un legge truffa, non è neanche una legge proibizionista, è una legge che cancella del tutto la rilevanza della persona, la rilevanza della volontà della persona, non solo per quanto riguarda il fine vita, ma per tutta una serie di decisioni che oggi potrebbero essere e sono liberamente assunte.
    E’ una legge, a mio giudizio, incostituzionale, nega del tutto la sovranità della persona sulla propria vita nella fase del morire, burocratizza e, in questo senso banalizza le direttive anticipate e, come è stato detto da molti, ci fa fare, si è detto, un passo indietro di 40 anni, molto di più, ci fa fare un passo indietro rispetto a quella che era stata la conquista progressiva da parte della civiltà giuridica, del diritto della persona di decidere sulla propria vita.
    Il corpo del paziente torna completamente nelle mani del medico, e si era detto, proprio grazie alla rilevanza del consenso della persona, che era nato un nuovo soggetto morale. Ora questo soggetto morale, cioè l’individuo con la sua libertà, è cancellato da questa legge; quindi è un passaggio culturalmente e politicamente molto più grave di una semplice disciplina restrittiva del testamento biologico, direttive anticipate come qui sono chiamate.
    E’ evidentissimo questo, se poi ci si avvicina a questo testo, peraltro scritto dal punto di vista giuridico in maniera imbarazzante.
    Si apre questo testo con affermazioni tipo quella: “la Repubblica riconosce il diritto alla vita inviolabile e indisponibile”. Ora questa affermazione di indisponibilità ha una parte di contenuto effettivamente rilevante, nel senso, questa è l’interpretazione data in tutto il mondo, altri non possono disporre della mia vita, ma la disponibilità della mia vita è evidente, come risulta da una infinità di casi. Purtroppo la discussione, i casi che sono stati ricordati, pare che non sfiorino neppure l’attenzione di chi ha predisposto questo testo, perché scrivere che la Repubblica riconosce il diritto alla vita inviolabile e indisponibile, vuol dire semplicemente in questo contesto, per esempio, che le persone che finora hanno rifiutato le cure, come la signora che un mese fa, e c’erano stati anche dei casi precedentemente, ha rifiutato l’amputazione di un arto ed è morta, non potrebbe più farlo dal momento che quello è chiaramente un atto di disponibilità della vita. In quel momento, decidendo di rifiutare quel tipo di intervento, dispone della propria vita e si predispone a morire.
    Quindi si parte nel modo peggiore e poi già nell’articolo 2 si dice che “l’attività medica non può essere in nessun caso orientata a prodursi o consentirsi della vita del paziente, attraverso la non attivazione o disattivazione di trattamenti ordinari e proporzionati alla salvaguardia della sua vita o della sua salute, di cui con scienza e coscienza si possa attendere un beneficio per il paziente”.
    Si entra in un’area, come è chiaro, di assoluta genericità, dove poi l’unico giudice diventa il medico, che sarà colui il quale stabilirà se quei trattamenti sono proporzionati, avranno o no dei benefici per il paziente e soprattutto, attenzione, norme così generiche intimoriscono il medico, perché il medico si trova nella condizione di dovere prendere decisioni molto impegnative e il timore, il timore della violazione della legge lo indurrà a rifiutare ogni intervento che possa essere anche lontanamente considerato tale da violare questo tipo di norme.
    Quindi il medico si impadronisce della vita della persona attraverso questa legge, in una condizione che però gli precluderà la libera possibilità di intervenire, perché il timore di essere additato come carnefice o assassino, sono le parole che abbiamo sentito adoperare in questi giorni, lo indurrà a essere invece un vero torturatore, non darà alla persona la possibilità di decidere liberamente.
    Abbiamo poi le norme sul consenso informato, che sono anch’esse molto significative, salvo i casi previsti dalla legge di trattamento sanitario attivato previo consenso esplicito ed attuale del paziente, prestato in modo libero e consapevole.
    Quindi questo discorso sull’attualità è già una norma che tende a restringere poi l’ambito delle direttive anticipate e del testamento biologico.
    Poi c’è un’altra norma, il comma 2 dell’articolo 4, che io vorrei leggere, dove si dice: “l’espressione del consenso è preceduta da accurate informazioni rese in maniera completa e comprensibile, circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici o rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali, nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento”.
    Questa, attenzione, è una norma generale, e come tale certamente anche apprezzabile, vorrei però che si riflettesse sul fatto che da oggi in poi in tutte le strutture, studi medici italiani dove si ricorre a una sommaria richiesta di firme da parte del paziente o del suo rappresentante, sotto un formulario, e voglio vedere come si comporteranno le strutture, perché qui si dice, si prevede, e sarebbe anche opportuna una attività di informazione estremamente dettagliata, e voglio vedere come faranno i medici da oggi in poi. Mi rendo conto che questo è un tipo di obiezione che qualcuno potrebbe dire: ma come, tu non vuoi che queste informazioni siano date?
    Io voglio che queste informazioni siano date, dato che la norma è di carattere generale, però bisogna predisporre le strutture che consentano di far sì che questa norma sia effettivamente attuata e non banalizzata o aggirata di nuovo con un formulario e via dicendo.
    Ma veniamo alla sostanza. La sostanza è che le direttive anticipate sono prive di valore giuridico vincolante; quindi il medico può applicarle oppure non applicarle, e questo che cosa comporterà? Purtroppo comporterà due effetti, entrambi negativi, che sono da una parte probabilmente la ricerca di un medico che si sa più incline a essere, non di manica larga, ma comprensivo delle ragioni della persona che ha dato le sue direttive anticipate, e in questo modo si creeranno circuiti che distorcono poi la possibilità di dare esecuzione alla volontà dell’interessato, in maniera corretta, soprattutto in un momento di estrema delicatezza come questo. I familiari oppure il fiduciario incaricato di far rispettare le direttive anticipate, non dovrà semplicemente rivolgersi fiduciosamente al medico, ma cercare di trovare il medico che sia comprensivo, oppure potranno anche nascere conflitti di fronte a motivazioni dei medici che non siano ritenute convincenti; e quindi noi rischiamo di ritornare di nuovo alla situazione che si vorrebbe evitare, che poi sarà un Magistrato a dire l’ultima parola in queste situazioni.
    Quindi nessun valore vincolante, esclusione di tutta una serie di trattamenti, in primo luogo quelli che hanno costituito oggetto delle discussioni in questi giorni, l’alimentazione e l’idratazione forzata, non possono formare oggetto di interazione anticipata di trattamento. Qui il legislatore si fa anche, come dire, arbitro della valutazione scientifica, perché anche se fosse vero che la comunità scientifica è divisa sul carattere terapeutico o meno di questi trattamenti, mentre in realtà la grande maggioranza di coloro i quali si occupano ufficialmente di questi temi, li ritengono dei trattamenti terapeutici, come tali rinunciabili in base ai principi della Costituzione, anche se fosse vero che la comunità scientifica è divisa, il legislatore non può prendere partito su una opinione scientifica, deve mettere le persone in condizione di potere liberamente comprendere qual è la situazione e decidere liberamente. Si dice: ma qui c’è un principio di precauzione, finché non sapremo come stanno le cose, noi impediamo che questo avvenga. Qui il principio di precauzione è mal posto, perché qui non si tratta di fare questo tipo di intervento per motivi di precauzione, si tratta di mettere, ripeto, la persona nella condizione di sapere, l’informazione è opportuna e necessaria.
    Dopo di che, io, come posso rinunciare all’amputazione che mi porta sicuramente al morire, così posso rinunciare liberamente a qualsiasi altra forma di trattamento. Quindi qui la precauzione non c’entra per nulla, e anzi la precauzione lascia chiaramente intendere un orientamento non tanto paternalistico quanto autoritario, che passando attraverso queste norme, finirà con l’incidere sulla libertà di cura, quale è prevista dal secondo comma dell’articolo 32 della Costituzione.
    Ci sono poi altre norme che sono addirittura inquietanti, là dove si dice per esempio che le dichiarazioni anticipate di trattamento possono essere revocate o modificate in ogni momento, la revoca anche parziale della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.
    Ora, anche qui, non so se si rendano conto di che cosa hanno scritto. Io le faccio un caso: il testamento biologico, le direttive anticipate di trattamento vengono effettuate secondo le modalità previste dalla legge, dopo di che la persona si trova in uno stato di incapacità e non ha effettuato nessuna revoca per iscritto. Dunque si dovrebbe ritenere che quelle dichiarazioni anticipate di trattamento mantengano validità, salvo poi la valutazione del medico.
    Io le faccio questo esempio: la sera prima dell’incidente che ha portato a uno stato vegetativo permanente o persistente, questa persona in una trasmissione televisiva, davanti a 10 milioni di persone dice: sì, io ho fatto un testamento biologico davanti a un notaio, però guardate gli dico che io ormai ho cambiato idea. Noi riteniamo che in questo caso non ci sia una revoca? E che quindi per esempio il suo fiduciario vada da un medico e dica: ah no, prevale l’atto scritto? Ecco lo stupido formalismo che ispira questa legge, che poi burocratizza in una maniera assolutamente intollerabile la necessità di un atto davanti a un notaio, che lo deve fare a titolo gratuito, dopo avere accertato tutta una serie di condizioni che riguardano l’informazione ricevuta da parte del medico, con una burocratizzazione anche qui enorme. Non è una faccenda di certezza, perché il notaio o altro pubblico funzionario potrebbe prendere atto della volontà libera, manifestata da quella persona. Qui c’è un iter burocratico.
    Che cosa faranno i notai? Che liste di attesa ci saranno, quando migliaia di persone decideranno di fare il testamento biologico? Anche qui sul terreno concreto, ostacoli, ostacoli, ostacoli.
    In definitiva questa è una disciplina la quale nega il carattere vincolante del testamento biologico. Rimette quindi la vita della persona nelle mani di un giudizio del tutto discrezionale del medico, circondato però da tali cautele, per non dire da una serie di indicazioni, non voglio dire terroristiche, ma certamente tali da limitare al massimo la sua possibilità di giudizio libero; e che quindi indurranno i medici a non dare esecuzione a queste volontà non vincolanti.
    Viene esclusa tutta una serie di possibilità di rinuncia all’intervento medico, sia escludendo esplicitamente alcune terapie, come quelle legate all’alimentazione o all’idratazione forzata, sia per ciò che riguarda le caratteristiche proprie di alcuni interventi.
    Dunque un passo indietro, una legge che non ci dice che vengono introdotte le direttive anticipate del testamento biologico, ma che ci dice esattamente il contrario, in Italia non c’è il testamento biologico e non ci sarà mai.

    In questi giorni, sull’onda del caso Englaro, si stanno moltiplicando i testamenti biologici su Internet, in particolare su You Tube. Quindi questo tipo di dichiarazioni con questa legge non avranno più alcuna valenza?
    Assolutamente, non avranno nessun significato. Ripeto, burocratizzeremo la vita, chiederemo alle persone di fare la fila dal notaio, chiederemo al notaio di fare una serie di accertamenti che dovrà farli in coscienza, in privato, per ogni atto in questa materia ci vorrà una particolare competenza e molto tempo. Si dirà: ma sono decisioni particolarmente importanti.
    Ma io mi domando: perché in altre paesi le procedure sono molto più semplici, molto più rispettose dell’autonomia e della libertà delle persone, dove lì piuttosto che passare per un intermediario burocratico, si cerca di fare buona informazione per i cittadini. Qui invece tutto viene chiuso, appunto, in un circuito proibizionista e burocratico.
    In più, perché tutto questo nasce da quella premessa, che ho ricordato, della indisponibilità della vita, che non corrisponde assolutamente a costituzione e alla libertà di cura, quindi al diritto di rifiutare le cure, che è uno dei pilastri oggi della tutela della persona.

    A suo avviso ci possono essere spazi nella discussione parlamentare per qualche miglioramento? Visti anche i segnali di titubanza e timidezza che arrivano dall’opposizione, è di oggi la notizia che il Senatore Marino è stato sostituito da una collega parlamentare teodem.
    Io ho letto le dichiarazioni del Senatore Marino che, con grande generosità esclude che la sua sostituzione abbia una qualche rilevanza politica. Il Senatore Marino dimostra, una volta di più, di essere generoso e politicamente responsabile. Rimane il fatto che il Senatore Marino è stato, con grande coraggio, lucidità e onestà intellettuale, colui il quale ha meglio cercato di lavorare in questi anni per introdurre anche nel nostro paese uno strumento civile come il testamento biologico.
    Un partito politico, un gruppo parlamentare consapevole dell’importanza del tema, consapevole del fatto che si entra in una fase di estrema delicatezza e difficoltà parlamentare, avrebbe dovuto imporre al Senatore Marino di non abbandonare questa posizione, anche formale.
    Certo, il Senatore Marino non starà zitto, lo conosco abbastanza per sapere quanto lui sia consapevole dell’importanza del tema, coerente con la sua storia di scienziato, di medico, di parlamentare. E tuttavia il segnale è pessimo. Io non do giudizi sulla persona che lo ha sostituito, ma la storia di questa persona è esattamente opposta a quella del Senatore Marino, tant’è che si tratta di una persona che aveva già detto che avrebbe votato il progetto di cui stiamo discutendo; e che quindi ci dice che sì, ci potrà essere qualche modifica, ma saranno modifiche del tutto formali, saranno limature di qualche articolo, di qualche comma, ma l’atteggiamento che già noi conosciamo, per essere stato dichiarato dalla Senatrice che lo sostituisce significa, lo voglio dire in modo molto brutale, che l’opposizione alza le mani, l’opposizione, il PD diciamo, parliamoci chiaro, perché l’UDC ha già una storia diversa, perché i Radicali hanno un altro atteggiamento. Quindi il PD arriva a questa discussione sostanzialmente disarmato, perché in questi casi, non mi piace usare metafore bellicistiche, però bisogna entrare in campo avendo tutte le armi ben pronte.
    E c’è, tra l’altro, un clamoroso errore politico a mio giudizio, perché malgrado la campagna terroristica svolta in questi giorni, usando parole come assassino, partito della vita, partito della morte, c’è una maturità nell’opinione pubblica, testimoniata dal fatto che ancora l’altra sera, in un sondaggio presentato in una trasmissione televisiva, il 75% degli interpellati ha dichiarato di ritenere che, giudice in queste situazioni, cioè quella drammatica di Eluana Englaro, figuriamoci quelle molto meno piene di problemi, unico giudice dovesse essere la famiglia.
    Ora, un partito, non solo di opposizione, ma un partito consapevole di ciò che l’opinione pubblica sente, non solo nel profondo, ma nelle sue dichiarazioni, un partito che vuole trovare il modo di radicarsi nella società, dovrebbe dare voce a questi cittadini. Il Partito Democratico mi pare che rinunci a farlo. E questo è quindi la scelta di tenere un atteggiamento tutto sommato complice di chi vuole, con una finta legge o con una legge truffa, cancellare del tutto il testamento biologico dal nostro ordinamento, ma anche un atteggiamento politicamente suicida, perché di fronte a questi cittadini si presenta come un soggetto che non è capace di interpretare e di rappresentare questo punto di vista così forte nella società italiana. E questo apre una questione proprio di cittadini che non hanno rappresentanza in questo momento e stanno cercando di avere voce. Di fronte a questi cittadini c’è anche un uso improprio della legge, perché in questa materia io sono convinto che ci sono certamente profili di incostituzionalità rispetto all’articolo 32, ma c’è anche un problema più grande: fino a che punto noi possiamo usare la legge, quando entriamo nella sfera più intima delle decisioni delle persone? Le persone non possono essere espropriate della sovranità su se stesse, e infatti l’articolo 32 finisce con parole sulle quali dovremmo meditare tutti: la legge non può, in nessun caso, violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. C’è qui una materia intoccabile dalla legge, indecidibile dal legislatore, perché? Perché c’è la coscienza individuale di ciascuno, che non può essere sottoposta a nessun tipo di sopruso. Quello che sta avvenendo è esattamente questo.

    Insieme a Umberto Eco, ad Andrea Camilleri ed altre personalità, ha firmato l'appello rilanciato da MicroMega, per la manifestazione del 21 febbraio a difesa proprio della Costituzione e della libertà individuale di scelta su queste questioni. Può essere questa manifestazione il momento dove, in assenza anche di una opposizione forte da parte del Partito Democratico, i cittadini possano ritrovare voce e rappresentanza?
    Io mi auguro proprio che sia così. E' stata convocata con questo spirito. Vedo che in molte città ci sono iniziative spontanee, ottima e bellissima cosa in un momento come questo. Mi auguro che a Piazza Navona sabato 21 alle 15.00 saremo in molti. Dovremo passare i prossimi giorni proprio nello sforzo di fare arrivare questa informazione, perché se posso fare una piccola caduta, non nella vana gloria personale, ma registrando anche qui un dato di realtà, io la sera di martedì sono andato a una trasmissione, Ballarò. Da quel momento ho camminato per le strade di Roma, venendo continuamente fermato da persone che non è che si congratulassero per una performance spettacolare, ma che mi dicevano che ritenevano importante che fosse stato rappresentato in questo momento un punto di vista così netto.
    Allora, credo che questa iniziativa per la quale io o altri ci stiamo molto attivando, perché arrivino, attraverso i circuiti più diversi, le informazioni, riesca; riesca non per dire: abbiamo avuto successo, siamo tanti, ma perché qui in questione, l’ho già detto, lo ripeto, non c’è un’astratta difesa della Costituzione, c’è la difesa della Costituzione in uno dei suoi nuclei essenziali, il principio supremo di laicità, di cui ha parlato la Corte Costituzionale in una sentenza dell’89, la Costituzione come baluardo della libertà individuale e della libertà di coscienza di ciascuno di noi, ed è molto singolare che questi difensori della libertà, appunto il Partito della Libertà, poi usino gli strumenti oppressivi per negare alle persone diritti fondamentali.


    http://temi.repubblica.it/micromega-...tua-volonta-2/

    #2
    IL DISEGNO DI LEGGE


    Art. 1

    (TUTELA DELLA VITA E DELLA SALUTE)

    1.La Repubblica tutela la vita umana fino alla morte, accertata ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578

    2.La Repubblica, in attuazione degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce la dignità della persona umana riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina.

    3.La Repubblica riconosce come prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza la salvaguardia della persona umana.

    4. La Repubblica riconosce il diritto alla vita inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell’ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere.

    5.La Repubblica, nel riconoscere la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantisce la partecipazione del paziente all'identificazione delle cure mediche più appropriate, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita.

    Art. 2

    (DIVIETO DI EUTANASIA E DI SUICIDIO ASSISTITO)

    1.Ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio sono vietate ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale.

    2. L'attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza non può in nessun caso essere orientata al prodursi o consentirsi della morte del paziente, attraverso la non attivazione o disattivazione di trattamenti sanitari ordinari e proporzionati alla salvaguardia della sua vita o della sua salute, da cui in scienza e coscienza si possa fondatamente attendere un beneficio per il paziente.

    Art. 3

    (DIVIETO DI ACCANIMENTO TERAPEUTICO)

    1.Soprattutto in condizioni di morte prevista come imminente, il medico deve astenersi da trattamenti sanitari straordinari, non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura e/o di sostegno vitale del medesimo.

    2.Il divieto di accanimento terapeutico non può legittimare attività che direttamente o indirettamente, per loro natura o nelle intenzioni di chi li richiede o li pone in essere, configurino pratiche di carattere eutanasico o di abbandono terapeutico.

    Art. 4

    (CONSENSO INFORMATO)

    1.Salvo i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso esplicito ed attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

    2.L'espressione del consenso è preceduta da accurate informazioni rese in maniera completa e comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali, nonchè circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

    3. L'alleanza terapeutica così costituitasi all'interno della relazione medico paziente è rappresentata da un documento di consenso, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.
    4.E' fatto salvo il diritto del soggetto interessato che presti o non presti il consenso al trattamento sanitario, di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere adeguatamente documentato.

    5.Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente.

    6.In caso di interdizione ai sensi dell’articolo 414 del codice civile, il consenso è prestato dal tutore che appone la firma in calce al documento. In caso di inabilitazione, ai sensi dell’art.415 del codice civile, si applicano le disposizioni di cui all’art.349, comma 3 del codice civile relative agli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione. Qualora vi sia un amministratore di sostegno ai sensi dell'articolo 404 del codice civile e il decreto di nomina preveda l'assistenza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso è prestato dall'amministratore di sostegno. La decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute dell’incapace e non può pertanto riguardare trattamenti sanitari in pregiudizio della vita dell’incapace stesso.

    7.Il consenso al trattamento medico del minore è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela; la decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore e non può pertanto riguardare trattamenti sanitari in pregiudizio della vita del minore.

    8.Qualora il soggetto sia minore o incapace di intendere e di volere e l’urgenza della situazione non consenta di acquisire il consenso così come indicato nei commi precedenti, il medico agisce in scienza e coscienza, conformemente ai principi dell’etica e della deontologia medica.

    Art. 5

    (CONTENUTI E LIMITI DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO)

    1.Nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari e di fine vita in previsione di una eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere

    2.Nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento il soggetto dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione e non attivazione di specifici trattamenti sanitari, che egli, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, è legittimato dalla legge e dal codice di deontologia medica a sottoporre al proprio medico curante.

    3.Il soggetto può, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiarare di accettare o meno di essere sottoposto a trattamenti sanitari sperimentali invasivi o ad alta rischiosità, che il medico ritenga possano essergli di giovamento, può altresì dichiarare di accettare o meno trattamenti sanitari che, anche a giudizio del medico avessero potenziale, ma non sicuro carattere di accanimento terapeutico.

    4.Nella DAT può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato, futili, sperimentali, altamente invasive e invalidanti. Possono essere altresì inserite indicazioni da parte del redattore favorevoli o contrarie all'assistenza religiosa e alla donazione post mortem di tutti o di alcuni suoi organi.

    5.Nella DAT il soggetto non può inserire indicazioni finalizzate all'eutanasia attiva o omissiva.

    6.Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze e non possono formare oggetto di Dichiarazione Anticipata di Trattamento.

    7.La DAT assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico va formulata da un collegio medico formato da cinque medici (neurologo, neurofisiologo, neuroradiologo, medico curante e medico specialista della patologia) designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero.

    Art. 6

    (FORMA E DURATA DELLA DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO)

    1 .Le Dichiarazioni Anticipate di trattamento (DAT) non sono obbligatorie né vincolanti, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica, e sono raccolte esclusivamente da un notaio a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la Dichiarazione Anticipata di Trattamento.

    2. Il notaio ne certifica l’autenticità ed attesta che il medico abbia informato con chiarezza il paziente delle possibili situazioni cliniche e dei possibili trattamenti di fine vita, al fine di rendere pienamente consapevole la dichiarazione di questi.

    3. Le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento devono essere formulate in modo chiaro, libero e consapevole, manoscritte o dattiloscritte, nonché sottoscritte con firma autografa.

    4. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la Dichiarazione ha validità di tre anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La DAT può essere indefinitivamente rinnovata, con la forma prescritta nei commi precedenti.

    5. La DAT può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato

    6. La DAT deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico

    7. In condizioni di urgenza, la DAT non si applica ove non ne sia possibile una immediata acquisizione.

    Art. 7

    (FIDUCIARIO)

    1.Nella DAT è possibile la nomina di un fiduciario, maggiorenne, capace di intendere e di volere, che opera sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nelle dichiarazioni anticipate, per farle conoscere e contribuire a realizzarne le volontà.

    2.Il fiduciario appone la propria firma autografa al testo contenente le dichiarazioni anticipate.

    3.Il fiduciario si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente.

    4.Il fiduciario, in stretta collaborazione con il medico curante con il quale realizza l'alleanza terapeutica, si impegna a garantire che si tenga conto delle indicazioni sottoscritte dalla persona nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento.

    5.Il fiduciario si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico.

    6.Il fiduciario si impegna a verificare attentamente che il paziente non sia sottoposto a nessuna forma di eutanasia esplicita o surrettizia.

    7.Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo direttamente al dichiarante o, ove quest'ultimo fosse incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario.

    Art. 8

    (RUOLO DEL MEDICO)

    1. La volontà espressa dal soggetto nella sua Dichiarazione Anticipata di Trattamento è attentamente presa in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annoterà nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle.

    2. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.

    3. Il medico, nel caso di situazioni d'urgenza, sentito ove possibile il fiduciario, assume le decisioni di carattere terapeutico, in scienza e coscienza, secondo la propria competenza scientifico-professionale

    4. Nel caso in cui le DAT non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, può disattenderle, motivando la decisone nella cartella clinica.

    5. Nel caso di controversia tra fiduciario ed il medico curante, la questione è sottoposta alla
    valutazione di un collegio di medici: medico legale, neurofisiologo, neuroradiologo, medico curante e medico specialista della patologia, designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero. Tale parere non è vincolante per il medico curante, il quale non sarà tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico.

    Art . 9

    (AUTORIZZAZIONE GIUDIZIARIA)

    1. In caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è assunta, su istanza del pubblico ministero o da chiunque vi abbia interesse, dal giudice tutelare o, in caso di urgenza, da quest’ultimo sentito il medico curante.

    2. L’autorizzazione giudiziaria è necessaria anche in caso di inadempimento o di rifiuto ingiustificato di prestazione del consenso o del dissenso ad un trattamento sanitario da parte di soggetti legittimati ad esprimerlo nei confronti di incapaci.

    3. Nei casi di cui ai comma precedenti, il medico è tenuto a darne immediata segnalazione al pubblico ministero.


    Art. 10

    (DISPOSIZIONI FINALI)

    1. Il contenuto della Dichiarazione Anticipata di Trattamento non configura, ai fini della presente legge, dato sensibile ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali di
    cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

    2. E` istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell’ambito di un archivio unico nazionale informatico presso il Consiglio nazionale del notariato.

    3. L’archivio unico nazionale informatico e` consultabile, in via telematica, unicamente dai notai, dall’autorità giudiziaria, dai dirigenti sanitari e dai medici responsabili del trattamento sanitario di soggetti in caso di incapacità.

    4. Con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e d’intesa con il presidente del consiglio del notariato, (da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
    della presente legge) sono stabilite le regole tecniche e le modalità di tenuta e consultazione del registro di cui al comma 2.

    5. La Dichiarazione Anticipata di Trattamento, le copie degli stessi, le formalità, le certificazioni, e qualsiasi altro documento sia cartaceo sia elettronico ad essi connessi e da essi dipendenti non sono soggetti all’obbligo di registrazione e sono esenti dall’imposta di bollo e da qualunque altro tributo.

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      #3
      la mia risp. è in queste parole sel Sig.Englaro

      FONTE REUTERS -Il padre di Eluana Englaro, la donna morta la settimana scorsa dopo 17 anni in stato vegetativo, ha definito il disegno di legge sul testamento biologico allo studio del parlamento "una barbarie" contro cui occorre protestare.
      "La legge sul testamento biologico che il parlamento si appresta ad approvare è una vera e propria barbarie. Una legge assurda e incostituzionale contro la quale è assolutamente necessario che i cittadini facciano sentire la propria voce e scendano in piazza a manifestare", ha detto oggi Beppino Englaro a Micromega, confermando la sua adesione alla manifestazione "Sì alla vita, no alla tortura di Stato", che si svolgerà a Roma sabato 21 febbraio in piazza Farnese.

      Eluana è morta la settimana scorsa, quattro giorno dopo l'avvio della procedura per l'interruzione dell'alimentazione artificiale che l'aveva tenuta in vita per 17 anni. Un passo autorizzato da una sentenza definitiva della Cassazione, dopo una lunga battaglia legale del padre e oggetto di feroci polemiche politiche.

      Englaro parteciperà alla manifestazione di sabato attraverso un collegamento telefonico perché "i cittadini, che hanno le idee molto più chiare dei nostri parlamentari, devono tutelare i propri diritti fondamentali che questa legge mette in discussione preparando il terreno per un vero e proprio Stato etico".

      Se la legge in discussione in parlamento dovesse essere approvata, Englaro si augura una rapida abrogazione da parte della Corte costituzionale oppure quella del referendum sarà una via obbligata, vista la "manifesta anticostituzionalità di una legge che nega le libertà fondamentali dei cittadini".

      "La decisione sulla propria vita deve essere affidata a chi la vive" ha concluso Beppino Englaro.

      Oggi il ddl Calabrò sul testamento biologico è stato approvato come testo base di lavoro della Commissione Sanità del Senato, in un voto che ha visto astenuti tre parlamentari del Pd, tra cui il capogruppo Dorina Bianchi.

      I voti a favore sono stati 13, quelli contrari 6 e quelli degli astenuti 3.

      Bianchi -- senatrice cattolica del Pd che recentemente ha sostituito Ignazio Marino come capogruppo del partito nella commissione Sanità -- non ha dato una linea ai senatori del suo partito lasciando libertà di coscienza.

      Il ddl sul testamento biologico sarà discusso dall'aula del Senato dal 5 maggio, ma entro la fine di questa settimana dovranno essere depositati gli emendamenti in commissione Sanità.
      -Respect women, respect the world-

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        #4
        A proposito di leggi sul testamento biologico ... mi piace molto il pensiero di Ignazio Marino (PD) ... poi è anche un medico quindi competente del settore ... mi ci ritrovo molto in quel che dice, sono diventata sua fan pure su facebook

        Quanto vorrei essere in piazza Farnese per quella manifestazione.

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          #5
          "Il primo impegno che ho preso, dopo la nomina a Presidente della Commissione sanità del Senato nel 2006, è stato quello di presentare un disegno di legge sulle dichiarazioni anticipate di volontà, per poter dare anche al nostro Paese una legge sul testamento biologico e contro l'accanimento terapeutico. Il diritto che si vuole riconoscere è quello di permettere ad ogni persona di indicare le cure e i trattamenti che ritiene accettabili per se stesso, nel caso in cui un giorno, per un incidente o una grave malattia, diventasse incapace di intendere e di volere. Poter chiedere, quindi, ai medici di sospendere o non attivare procedure e terapie (pensiamo ad esempio al respiratore meccanico o all'alimentazione artificiale con un tubicino inserito chirurgicamente nello stomaco) che non si considerano appropriate e sopportabili.
          Questo è un diritto che oggi ogni paziente cosciente esercita attraverso il meccanismo del consenso informato, obbligatorio per legge, e che permette di poter rifiutare trattamenti o cure a cui non ci si vuole sottoporre. Il disegno di legge che ho presentato non è stato approvato a causa della fine della Legislatura, ma il mio impegno al Senato continua: il 29 aprile 2008 ho presentato un nuovo disegno di legge sul testamento biologico. Come membro della Commissione Igiene e Sanità continuerò il mio lavoro con assiduità e rigore, promuovendo con convinzione questa battaglia per garantire il diritto all'autodeterminazione di tutti gli individui."


          http://www.ignaziomarino.it/pages.asp?cat=10

          Questo, in grandi linee, è il pensiero di Ignazio Marino sul testamento biologico .. l'ho preso dal suo sito. Comunque ho letto e visto altre sue dichiarazioni interessanti in merito .. solo che non ricordo dove e non posso linkarle
          Secondo me è l'unico che sta cercando di fare un disegno di legge serio in merito ... sul suo sito si può trovare anche il testo della legge che ha intenzione di proporre.

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            #6
            APPELLO PER IL DIRITTO ALLA LIBERTA' DI CURA

            http://testamentobiologico.ilcannocchiale.it/

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              #7
              Istituire una Dichiarazione Anticipata di Trattamento che non permette a chi si trovasse nelle stesse condizioni di Eluana (tanto per capirci) di morire dignitosamente non ha senso.
              In sostanza non cambia niente, in questo caso il Governo sta legiferando solo per far vedere al pubblico meno informato che sta introducendo strumenti nuovi in questo ambito, quando in realtà resta tutto come prima.
              sigpic

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                #8



                QUI COMANDO IO
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                  #9
                  Originariamente inviato da |Ref| Visualizza il messaggio
                  Istituire una Dichiarazione Anticipata di Trattamento che non permette a chi si trovasse nelle stesse condizioni di Eluana (tanto per capirci) di morire dignitosamente non ha senso.
                  In sostanza non cambia niente, in questo caso il Governo sta legiferando solo per far vedere al pubblico meno informato che sta introducendo strumenti nuovi in questo ambito, quando in realtà resta tutto come prima.
                  Già .. triste realtà.

                  Ahh tra l'altro, notizia che ho letto l'altro giorno e che mi ha lasciata così ---> è che le poche disposizioni che si possono rilasciare NON SONO VINCOLANTI PER IL MEDICO il quale, nel momento in cui pensasse che una scoperta scientifica possa far guarire il paziente, può anche non seguire le sue volontà.

                  Mi sento presa per i fondelli.
                  O meglio, con questo governo ho sempre questa sensazione .. ma in merito a questa legge mi sento più presa in giro del solito.

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                    #10
                    Biotestamento ''Non Sarà Vincolante'', Oggi Il Voto. Procedimento Disciplinare Contro Anestesista Eluana

                    Roma, 26 mar. (Adnkronos Salute/Ign) - Sembrano naufragare le conquiste ottenute dall'opposizione in Commissione sul testamento biologico a cui l'Aula del Senato si appresta a dare il via libera nel pomeriggio. Il primo dietrofront è stato sulle dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat) che non saranno piu' vincolanti. La vincolativita' sparisce infatti dal provvedimento con un emendamento a prima firma Antonio Fosson (Udc), approvato dall'Aula con 136 voti favorevoli e 116 contrari.

                    Le Dat erano state rese vincolanti dopo una dura battaglia in Commissione, che aveva sollevato non poche polemiche nella maggioranza. "Ci fermiamo alla non obbligatorieta' delle Dat - sottolinea Gaetano Quagliariello, vice presidente dei senatori Pdl - per non rendere questa legge soggetta a interpretazioni. Vogliamo lasciare al medico un margine per poter intervenire a fronte di nuove evidenze scientifiche".

                    Ma e' evidente il malcontento dell'opposizione, a partire dal senatore Pd Ignazio Marino che punta il dito contro la proposta di modifica targata Udc. "E' una presa in giro per i cittadini - incalza anche Felice Casson (Pd) - Le loro dichiarazioni anticipate diventano carta straccia".

                    Furente anche la presidente dei senatori Pd Anna Finocchiaro: "Se qualcuno aveva ancora dei dubbi in merito, ora puo' toglierseli - osserva - questo testo andra' al giudice e alla Corte Costituzionale".

                    Proteste anche dall'Idv. I senatori dell'Italia dei valori, con appesi al collo cartelli con su scritto 'referendum', 'testamento ideologico', 'testamento-bioillogico', promettono battaglia e ribadiscono l'intenzione di dare il via, al piu' presto, alla raccolta firme per un referendum abrogativo "su una bruttissima legge che imbroglia gli italiani".

                    Aver reso le Dat vincolanti in Commissione, ricorda da parte sua Raffaele Calabro', relatore del testo, "aveva sollevato parecchi dubbi". Con questa nuova versione "ci fermiamo alla non obbligatorieta' delle Dat, per dare la possibilita' al medico - conclude - di poter intervenire, sentito il fiduciario, in caso di nuove evidenze scientifiche. Cosi' evitiamo di rendere rigido un testo che non deve esserlo".

                    Ridotto poi da 5 a 3 anni il tempo di validità del testamento biologico dopo il via libera a un emendamento all'articolo 4, a prima firma Bianconi. Un'altra conquista dell'opposizione in Commissione Sanità - quella dei cinque anni di validità - naufragata in Aula, che oggi torna al testo iniziale stabilendo che le dichiarazioni avranno la validità di soli tre anni.

                    Non ha ottenuto l'ok invece, nonostante gli spiragli che sembravano essersi aperti in Commissione Sanita' di Palazzo Madama, l'emendamento a prima firma del senatore Pd, Ignazio Marino, che prevedeva la possibilita' di donare il proprio corpo alla ricerca e alla didattica, prevedendolo nelle dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat).

                    L'Aula di Palazzo Madama ha quindi approvato l'articolo 5 del ddl Calabro' con una riformulazione messa a punto dallo stesso relatore che introduce l'assistenza domiciliare per i pazienti in stato vegetativo. Via libera anche all'articolo 6 che regola la nomina di un fiduciario che potra' interagire con il medico agendo nell'interesse del paziente, all'articolo 7 che regola il ruolo del medico, all'articolo 8 che disciplina l'autorizzazione giudiziaria e, infine, alle disposizioni finali che prevedono - tra le altre cose - l'istituzione di un Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat) nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico, di cui titolare sara' il ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali.

                    Ora sono attesi le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento, in programma per il pomeriggio a partire dalle 17. "E' stata una buona maratona", commenta il presidente del Senato, Renato Schifani, chiudendo la seduta.





                    Biotestamento ''Non Sarà Vincolante'', Oggi Il Voto. Procedimento Disciplinare Contro Anestesista Eluana - Yahoo! Notizie

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                      #11
                      Originariamente inviato da Andrea UT2 Visualizza il messaggio



                      QUI COMANDO IO


                      fantastico ahuahuhuahuahuhauhua
                      ...Ma soprattutto senza con gesta quotidiane richiamare l'attenzione delle forze dell'ordine...

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                        #12
                        Riferimento: Testamento biologico. La legge prevede il “sondino di stato” obbligatori

                        "Voglio il testamento biologico": il giudice gli dà ragione

                        Primo in Toscana, il tribunale di Prato ha emesso un decreto che segna una svolta nella discussione sul testamento biologico. Il giudice tutelare Salvatore Palazzo ha riconosciuto ad un ingegnere quarantenne residente a Prato, Alessandro Pagnini, il diritto di scegliere a chi affidare le sue determinazioni nel caso di un evento che gli impedisse di decidere personalmente

                        Prato, 16 aprile 2009 -
                        Nessuno potrà mai decidere al posto suo e se il destino lo metterà di fronte ad una malattia o ad un incidente che gli impedirà di esprimere la propria volontà, l’ultima parola spetterà al suo 'amministratore di sostegno'. Primo in Toscana, il tribunale di Prato ha emesso un decreto che segna una svolta nella discussione sul testamento biologico. Il giudice tutelare Salvatore Palazzo ha riconosciuto ad un ingegnere quarantenne residente a Prato, Alessandro Pagnini, il diritto di scegliere a chi affidare le sue determinazioni nel caso di un evento che gli impedisse di decidere personalmente. L’ingegnere si è rivolto all’avvocato Maurizio Briganti del foro di Prato, che ha presentato al giudice quello che tecnicamente si chiama "ricorso per nomina amministratore di sostegno" ed una memoria con i motivi della richiesta.

                        Il decreto è stato emesso qualche giorno prima di Pasqua, l’8 aprile. "Sarà mia moglie l’interprete vivo della mia volontà - ha detto l’ingegnere - al giudice che mi ha ascoltato ho spiegato il perché della mia decisione. Con il provvedimento del tribunale è garantita la mia libertà di scelta, mai vorrei trovarmi nelle condizioni di Eluana con qualcuno che decide ciò che è bene o è male per me. Mia moglie, se un giorno ce ne sarà bisogno, saprà scegliere e stabilire cosa è meglio per me e lo farà nella consapevolezza della mia volontà". Da quando è scoppiato il caso di Eluana Englaro, la discussione sul testamento biologico e soprattutto la lacuna legislativa hanno spinto molte persone a rivolgersi al notaio per mettere nero su bianco la propria volontà. Ma mentre in questo caso si decide oggi per allora senza che si possano ipotizzare quali passi in avanti faranno la ricerca scientifica e la medicina, l’amministratore di sostegno nominato con decreto del tribunale potrà fare scelte anche sulla base di nuove terapie e nuovi trattamenti ad oggi sconosciuti. Insomma, non si lascia spazio alcuno a questa o a quella interpretazione, l’ultima parola spetta alla persona - un parente, un amico, l’avvocato di fiducia - indicata con atto del tribunale.

                        Il provvedimento può essere annullato in qualunque momento e in qualsiasi forma, esattamente come la scrittura autenticata davanti al notaio. L’avvocato Briganti, e come lui altri colleghi, sono già al lavoro per presentare nuovi ricorsi. Il solco ormai è tracciato dal decreto dell’8 aprile e dal primissimo del tribunale di Modena che cinque mesi fa ha messo un punto fermo sull’esigenza di molti di affermare la laicità.

                        nadia tarantino


                        La Nazione - Prato - "Voglio il testamento biologico": il giudice gli dà ragione

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