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Provvidenze agli Studenti

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    Provvidenze agli Studenti

    REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEL SUSSIDIO STRAORDINARIO DENOMINATO “PROVVIDENZE AGLI STUDENTI” APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DELL’8/02/2006


    Art. 1

    DESTINATARI


    I sussidi straordinari sono concessi, nei limiti della disponibilità sul capitolo 102270 del bilancio annuale, agli studenti che sono iscritti all’Università degli Studi di Bari:

    *

    ad un corso di laurea di 1° livello (triennale), dal 2° anno di corso;
    *

    ad un corso di laurea di 2° livello (biennale);
    *

    ad un corso di laurea specialistica (5-6 anni) dal 2° anno di corso;
    *

    ad un corso di specializzazione senza il beneficio della borsa di studio, dal 2° anno di corso;
    *

    ad un corso di dottorato di ricerca senza il beneficio della borsa di studio, dal 2° anno di corso;

    si trovano in grave disagio economico tale da compromettere il prosieguo degli studi e sono in possesso dei requisiti di reddito e di merito di cui ai successivi articoli 3 e 4

    Destinatari del beneficio potranno essere gli studenti iscritti in corso o al 1° fuori corso , elevato al 2° fuori corso per i portatori di handicap.


    Art. 2

    AMMISSIONE ALLA FRUIZIONE DEL SUSSIDIO


    Il sussidio straordinario può essere concesso agli studenti che vengono a trovarsi in una particolare situazione di disagio, che potrebbe ostacolare la regolare prosecuzione degli studi, a causa dei seguenti gravi motivi:

    *

    ECONOMICO dovuto ad una condizione economica della famiglia dello studente già disagiata o peggiorata a causa di licenziamento, cassa integrazione, perdita del lavoro di uno o più componenti;
    *

    FAMILIARE dovuto a separazione o divorzio dei genitori, ovvero decesso di uno o entrambi i genitori, oppure ad oneri connessi all’accudimento di figli in tenera età;
    *

    MALATTIA dello studente, ovvero cause similari, che non gli consente di conseguire un merito scolastico tale da poter richiedere la borsa di studio E.DI.S.U.. Malattia di altri componenti il nucleo familiare che comporta perdita di guadagno e notevole esborso;
    *

    ALTRI motivazioni particolari che non rientrano nelle fattispecie precedenti (reddito insufficiente, situazione debitoria, fallimenti ecc.) da valutare caso per caso.

    All’uopo l’Università potrà, nella fase di istruzione della pratica, richiedere allo studente ulteriori documenti al fine di avere un quadro più chiaro e dettagliato delle singole problematiche.

    I fatti che giustificano la richiesta del sussidio dovranno essersi verificati non oltre un anno prima della data di presentazione della richiesta.

    Il sussidio non può essere concesso agli studenti che:

    *

    siano in possesso di una laurea o diploma universitario conseguiti prima della riforma di cui al D.M. n. 509/99 e si iscrivono per conseguire una laurea di primo livello;
    *

    siano già in possesso di una laurea di primo livello o specialistica e si iscrivono per conseguire un’altra laurea di primo livello o un’altra laurea specialistica;
    *

    siano già in possesso di un titolo universitario e si iscrivono per conseguire un ulteriore titolo dello stesso livello.

    Il sussidio può essere attribuito una sola volta nel corso di ciascun anno accademico e non può essere cumulato con altri finanziamenti a qualsiasi titolo conferiti (borsa E.DI.S.U. – borsa Università- part-time ecc.). L’Università procederà a controlli incrociati con l’E.DI.S.U. e con i propri Uffici Part-time e Borse di studio. Coloro che abbiano già fruito del sussidio in un dato anno accademico, nell’anno seguente, di norma, avranno titolo successivo rispetto a coloro che non ne abbiano fruito.


    Art. 3

    REQUISITI DI REDDITO


    Le condizioni economiche dello studente richiedente sono individuate sulla base dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e dell’ISPE (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente) di cui al Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, e sulla base di successivi ulteriori criteri di selezione fissati dall’art. 5 del D.P.C.M. 9/04/2001.

    Il nucleo familiare dello studente è individuato secondo le disposizioni del D.P.C.M. n. 221/99 e risulta composto da tutti coloro che risultano iscritti nello stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda, anche se non legati da vincoli di parentela.

    Pertanto, secondo il decreto legislativo n. 109/98 l’I.S.E.E. comprenderà i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare più il venti per cento dei valori patrimoniali, ad esclusione dei seguenti casi:

    1.

    Studente indipendente.
    *

    Il reddito dello studente non si cumula con quello della famiglia di origine, quando lo stesso studente possieda: residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni dalla data di iscrizione per la prima volta ad un corso di studi, in alloggio non di proprietà di un componente del nucleo familiare;
    *

    reddito di lavoro dipendente o assimilato, fiscalmente dichiarato da almeno due anni, non inferiore ad € 6.500,00 con riferimento ad un nucleo familiare composto da una sola persona.
    2.

    Studente con genitori separati

    Il nucleo familiare dello studente è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni per il suo mantenimento. In assenza di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare dello studente è integrato con quelli di entrambi i genitori.

    3.

    Studente iscritto al dottorato di ricerca

    Il nucleo familiare dello studente iscritto ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio è formato esclusivamente dallo stesso studente, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF, indipendentemente dalla residenza anagrafica nonché dai propri genitori e dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF.

    Tale disposizione si applica qualora non ricorrano entrambi i requisiti necessari per la condizione di studente indipendente, come espresso al punto 1).

    4.

    Studente con reddito e patrimonio del nucleo familiare prodotti all’estero e studente straniero

    L’I.S.E.E. dei suddetti studenti è calcolata come la somma dei redditi percepiti all’estero più il 20% dei patrimoni posseduti all’estero sulla base del tasso di cambio medio dell’Euro vigente nell’anno di riferimento e definito con decreto del Ministro delle Finanze ai sensi del D.L. n. 167/90 convertito in Legge n. 227/90.

    L’indicatore della situazione patrimoniale equivalente, I.S.P.E., è calcolato secondo le modalità di cui al citato Decreto Legislativo n. 109/98.

    Ai patrimoni posseduti all’estero si applicano le seguenti integrazioni:

    1.

    i fabbricati posseduti al 31 dicembre dell’anno precedente sono valutati per € 500,00 al metro quadro;
    2.

    i patrimoni immobiliari sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno di riferimento definito con decreto del Ministro delle Finanze di cui al punto 5).

    Per accedere al sussidio straordinario, l’I.S.E.E. del nucleo familiare dello studente, sommato con l’indicatore della situazione economica all’estero, non può superare il limite di € 15.000,00.

    Ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98, sono comunque esclusi dalla fruizione dello stesso beneficio gli studenti che possiedono un indicatore della situazione patrimoniale. I.S.P.E., superiore ad € 28.000,00.

    L’ammontare del sussidio sarà determinato secondo la seguente tabella:


    I.S.E.E. I.S.P.E. SUSSIDIO


    Fino a € 5000,00 € 10000,00 max 1500/2000*


    Fino a € 10000,00 € 20000,00 max 1000/1500*


    Fino a € 15000,00 € 28000,00 max 500/1000*


    *= importi per portatori di handicap.


    Art. 4

    REQUISITI DI MERITO


    Per poter accedere al sussidio gli studenti iscritti agli anni di corso di cui all’art.1 dovranno possedere i seguenti requisiti di merito al momento di presentazione della domanda:


    1.

    Laureati iscritti a corsi di specializzazione e dottorato:

    *

    devono essere in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti.


    2.

    Studenti iscritti al nuovo ordinamento di cui al D.M. 509/99 a seconda della data di presentazione della domanda (28 febbraio – 30 giugno – 31 ottobre):


    1.

    laurea di 1° livello (tre annualità)

    al 28 febbraio al 30 giugno al 31 ottobre

    secondo anno 25 cfu 45 cfu 65 cfu

    terzo anno 80 cfu 100 cfu 120 cfu


    2.

    laurea specialistica (altri due anni)

    al 28 febbraio al 30 giugno al 31 ottobre

    secondo anno 30 cfu 50 cfu 70 cfu

    ultimo semestre ------ 80 cfu 101 cfu

    (maggio-ottobre)


    3.

    laurea specialistica a ciclo unico

    al 28 febbraio al 30 giugno al 31 ottobre

    secondo anno 25 cfu 45 cfu 65 cfu

    terzo anno 80 cfu 100 cfu 110 cfu

    quarto anno 135 cfu 155 cfu 175 cfu

    quinto anno 190 cfu 210 cfu 230 cfu

    sesto anno 245 cfu 272 cfu 300 cfu

    ultimo semestre 55 crediti in più rispetto al numero di crediti previsto per

    (maggio-ottobre) l’ultimo anno di corso.

    Per studenti portatori di handicap pari o superiore al 66% ed iscritti al nuovo ordinamento (anni di corso dal 2° al 2° fuori corso) il numero dei crediti riportato nelle precedenti tabelle è ridotto del 40% e l’importo del sussidio può essere maggiorato al fine di consentire l’utilizzo di protesi, supporti e tutti gli interventi che possono agevolare l’attività di studio.


    Art. 5

    MODALITÀ DI RICHIESTA DEL SUSSIDIO


    La domanda di sussidio straordinario, redatta esclusivamente e a pena di esclusione sull’apposito modulo di autocertificazione, in distribuzione presso il Settore II – Area provvidenze agli studenti – Dipartimento per gli studenti, le innovazioni didattiche, diritto allo studio e servizi agli studenti, Area provvidenze agli studenti – Settore II ubicato presso il Palazzo ex Poste Via Garruba n.1 – 70121 Bari, deve contenere l’indicazione della particolare grave situazione per la quale viene chiesto il contributo. Nello stesso modulo e sotto la sua personale responsabilità, lo studente richiedente dovrà attestare i requisiti di merito posseduti e le condizioni economiche del proprio nucleo familiare. Nel caso in cui il nucleo familiare dello studente non possieda alcun reddito o abbia dichiarato reddito negativo, dovranno essere dichiarati e quantificati i mezzi con cui il nucleo familiare ha tratto sostentamento, pena la mancata concessione del beneficio.

    Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

    1.

    copia attestazione ISEE ed ISPE in corso di validità;
    2.

    copia attestazione ISEE integrato con i criteri del DPCM. solo in caso di:
    *

    studente con fratelli titolari di reddito e/o patrimonio;
    *

    studente italiano con redditi e patrimonio prodotti all’estero;
    *

    studente straniero;
    *

    studente indipendente;
    *

    studente iscritto al dottorato di ricerca;

    *

    documentazione utile ad attestare la situazione straordinaria di disagio;
    *

    fotocopia del libretto universitario;
    *

    fotocopia di un documento d’identità dello studente richiedente.

    Per il rilascio delle attestazioni ISEE ed ISPE gli studenti si rivolgono ai CAF (centri di assistenza fiscale).

    Gli studenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea, per comprovare il possesso dei requisiti economici, devono produrre appositi certificati o dichiarazioni, in carta semplice rilasciati dalle competenti autorità dello Stato estero corredati di traduzione in lingua italiana, autenticata dalla Autorità Consolare Italiana che ne attesta la conformità all’originale (art. 3 DPR 445/2000). Tali certificati dovranno contenere indicazioni riguardanti la composizione del nucleo familiare, il reddito e il patrimonio mobiliare e immobiliare prodotti all’estero e dovranno essere redatti da non più di un anno dalla data di presentazione della domanda.

    Devono inoltre allegare copia del visto e del permesso di soggiorno personale e di tutti i componenti il nucleo familiare residenti in Italia.

    Gli studenti apolidi o rifugiati politici dovranno produrre soltanto l’attestato ufficiale relativo alla loro condizione, rilasciato dal Ministero dell’Interno Italiano o dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite – Ufficio per l’Italia.

    Gli studenti disabili, con grado di invalidità pari o superiore al 66%, devono allegare alla domanda idonea certificazione rilasciata dall’Ente tenuto al riconoscimento dell’invalidità, in base all’art. 49 del DPR 445/2000.

    E’ onere personale dello studente che la documentazione presentata sia completa in ogni sua parte di tutti i dati richiesti, indicati in modo leggibile, senza cancellature, pena l’esclusione dal beneficio.

    Le domande possono essere presentate presso l’Ufficio Protocollo Settore I – Servizio Archivistico di Ateneo - P.za Umberto I – Bari o inviate a mezzo posta, per raccomandata A.R., al seguente indirizzo: Ufficio Borse e premi di studio Settore II – Area Provvidenze agli Studenti – Dipartimento per gli studenti, le innovazioni didattiche, diritto allo studio e servizi agli studenti - Università degli Studi di Bari – Via Garruba n.1 - 70121 BARI.

    In tal caso, per il rispetto del termine di scadenza, farà fede il timbro postale di partenza. Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento d‘identità dello studente in corso di validità.


    Art. 6

    SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE


    Gli studenti potranno presentare in ogni momento l’istanza di sussidio straordinario. La Commissione di cui al successivo art. 7 esaminerà le domande prevenute entro le seguenti date:

    *

    28 febbraio
    *

    30 giugno
    *

    31 ottobre di ogni anno.


    Art. 7

    MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SUSSIDIO


    I sussidi straordinari saranno concessi nei limiti delle disponibilità di bilancio.

    Una Commissione, nominata dal Consiglio di Amministrazione dell’Università, esaminerà le richieste pervenute e stabilirà l’eventuale concessione del contributo ed il suo ammontare.

    La Commissione riserverà una quota del fondo disponibile per le esigenze degli studenti stranieri.

    Nei casi di particolare rilievo, la Commissione potrà operare anche in deroga ai requisiti di merito previsti dal presente regolamento.


    Art. 8

    CONTROLLO DELLA VERIDICITA’ DELLE AUTOCERTIFICAZIONI


    1.

    Accertamento delle condizioni economiche

    Al fine di assicurare il rispetto dei termini previsti dal bando i controlli e le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni degli studenti possono essere eseguiti anche successivamente all’erogazione dei benefici.

    L’Università controlla la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti per gli aspetti relativi alla condizione economica, usando il metodo della verifica dei controlli a campione, che interessino almeno il venti per cento dei beneficiari.

    Ai sensi del D.lg. 31 marzo 1998 n. 109, art. 4, comma 6 e successive modificazioni e integrazioni, l’Università procede al controllo della veridicità della situazione familiare dichiarata e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai beneficiari con i dati in possesso del sistema informativo del Ministro delle Finanze.

    Nell’espletamento di tali controlli può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

    2.

    Accertamento delle condizioni di merito

    Ai fini dell’accertamento delle condizioni di merito sono effettuati idonei controlli presso le competenti segreterie relativamente all’anno di iscrizione ed al numero di esami o crediti formativi dichiarati nell’autocertificazione.

    3.

    Trattamento dei dati

    All’atto della presentazione della domanda, con la sottoscrizione della stessa lo studente presta il proprio consenso, espressamente e liberamente, alla diffusione in qualunque forma anche mediante consultazione e al trattamento dei dati in essa indicati. Allo studente sono assicurati i diritti di cui all’art. 13 Legge 675/1996.

    Si informa che, ai sensi e per gli effetti della Legge 7/8/90 n. 241, al fine di assicurare la massima trasparenza, le domande presentate possono essere date in visione a quanti ne abbiano interesse per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante e ne facciano motivata richiesta.

    4.

    Sanzioni

    Nel caso in cui dalle indagini effettuate risulti che siano state presentate dichiarazioni non veritiere da parte del dichiarante, al fine di fruire del beneficio, il richiedente decadrà dal beneficio eventualmente conseguito con dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR 445/2000)), fatti salvi ulteriori provvedimenti ed azioni previsti dalla normativa vigente.

    Lo studente perderà il diritto ad ottenere altre erogazioni per tutta la durata del corso di studi, salva in ogni caso l’applicazione da parte dell’Autorità Giudiziaria delle norme penali per i fatti costituenti reato.

    Ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

    In particolare le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi verranno segnalati da parte dell’Amministrazione universitaria all’autorità giudiziaria per l’eventuale sussistenza dei suddetti reati.
    - "Essere studenti vuol dire avere dei diritti, essere del LINK vuol dire difenderli!"


    #2
    Riferimento: Provvidenze agli Studenti

    Qualcuno sa se da Bari si degnano di rispondere almeno se la domanda è stata accettata o meno!?
    Io ho seguito tutta la procedura, ho inviato la raccomandata A/R ed è stata recapitata a Bari prima del 31/10 (data di scadenza per la presentazione della domanda). Quando chiamai la resposabile del settore "provvidenze agli studi" lei mi disse che comunque la commissione non si sarebbe riunita proprio il 31/10, ma anche una settimana dopo perchè aspettavano le raccomandate.
    Qualcuno mi sa dire se questa commissione si è riunita o meno!? Ad oggi a casa non mi è arrivato nulla! Mi serve sapere se l'hanno accettata o meno perchè se non l'hanno accettata allora posso fare un altro tipo di domanda all'ADISU.

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      #3
      Riferimento: Provvidenze agli Studenti

      Originariamente inviato da Butterfly Visualizza il messaggio
      Qualcuno sa se da Bari si degnano di rispondere almeno se la domanda è stata accettata o meno!?
      Io ho seguito tutta la procedura, ho inviato la raccomandata A/R ed è stata recapitata a Bari prima del 31/10 (data di scadenza per la presentazione della domanda). Quando chiamai la resposabile del settore "provvidenze agli studi" lei mi disse che comunque la commissione non si sarebbe riunita proprio il 31/10, ma anche una settimana dopo perchè aspettavano le raccomandate.
      Qualcuno mi sa dire se questa commissione si è riunita o meno!? Ad oggi a casa non mi è arrivato nulla! Mi serve sapere se l'hanno accettata o meno perchè se non l'hanno accettata allora posso fare un altro tipo di domanda all'ADISU.
      Dopo ben 7 mesi .. ho avuto risposta
      Della serie - meglio tardi che mai -

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        #4
        Riferimento: Provvidenze agli Studenti

        Mi sono informata .. il bando vale anche per quest'anno ..

        Trovate tutto qui: http://www.uniba.it/ateneo/amministr...tu/provvidenze

        Mi è stato consigliato di fare domanda per la data del 30 giugno, anche se probabilmente però la commissione si riunirà a ottobre.

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          #5
          Riferimento: Provvidenze agli Studenti

          Moduli aggiornati per il 2009/2010:

          --> Richiesta sussidio: http://www.uniba.it/ateneo/amministr...tasussidio.pdf

          --> Dichiarazione sostitutiva: http://www.uniba.it/ateneo/amministr...ostitutiva.pdf

          --> Autocertificazione esami: http://www.uniba.it/ateneo/amministr...ficazesami.pdf

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            #6
            Riferimento: Provvidenze agli Studenti

            Avviso per gli studenti che hanno presentato domanda di sussidio per la data di giugno 2010: la commissione si è riunita e stanno provvedendo ad inviare i mandati di pagamento.

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              #7
              Riferimento: Provvidenze agli Studenti

              Avviso per chi ha fatto domanda di sussidio per la data di giugno 2010: stanno arrivando i mandati di pagamento.

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                #8
                Riferimento: Provvidenze agli Studenti

                Per chi ha fatto domanda di sussidio per la data di ottobre: la commissione si è riunita due giorni fa

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