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Mi spiegate l'acquisto della qualità giuridica dell'imprenditore con le relative teorie?
la questione è un pò lunga..... cmq
Seguendo l'Art. 2082 si diventa imprenditori con l'esercizio di un'attività d'impresa, ossia quando l'esercizio è a lui imputabile ma non definisce i criteri di imputazione, differenziando così i tipi di esercizio
Esercizio diretto: vige il criterio della spendita del nome secondo il quale è imprenditore il soggetto giuridico nel cui nome si esercitata l’attività d’impresa
Nel mandato: il criterio risponde all'esigenza di certezza sopratutto in tema di mandato perché quando il mandatario opera, spendendo il nome del mandante (in forza ad un mandato con rappresentanza – Art. 1704), tutti gli effetti giuridici derivati ricadono direttamente nella sfera giuridica dell'ultimo; se invece opera in nome proprio (avendo un mandato senza rappresentanza – Art. 1705), acquisterà i diritti ed assumerà gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi (occorrerà un altro negozio per trasferire gli effetti al mandante)
L’Art. 2082, quindi, dovrebbe leggersi “è imprenditore chi, in nome proprio, esercita professionalmente un’attività…” e non chi la esercita solo
Nella società: la qualifica di imprenditore non viene assunta ne dai soci (nel cui interesse ultimo viene esercitata l’attività per la ripartizione degli utili) ne dagli amministratori (che la gestiscono), bensì dalla società quale soggetto giuridico autonomo nel cui nome vengono compiuti tutti gli atti d’impresa
Esercizio indiretto: l’impresa può anche essere esercitata da un interposto (analogo al mandato senza rappresentanza) ove vi è il soggetto che compie gli atti d’impresa in proprio nome (cd. prestanome) ed il soggetto che gli somministra mezzi finanziari e prende tutte le decisioni (cd. dominus occulto); ora finché gli affari vanno ed i creditori sono pagati regolarmente va tutto bene, ma se vanno male ed la persona utilizzata dal dominus è un nullatenente o una S.r.l. con capitale irrisorio (cd. società di comodo) allora sorgono i problemi
I creditori potranno dichiarare il fallimento del prestanome (in quanto ha agito in suo nome) ma ricaveranno ben poco dalla vendita forzata data l’insufficienza del patrimonio garante; il rischio d’impresa così non è sopportato dal dominus reale (l’occulto) ma è trasferito sui creditori più deboli che non sono in grado di premunirsi contro il dissesto
Superamento della spendita del nome: parte della dottrina, sostiene di neutralizzare i pericoli, escludendo che lo stesso possa essere requisito necessario per l’attribuzione della qualifica d’imprenditore
Teoria della responsabilità d’impresa: secondo la teoria, muovendo dall’idea che il nostro ordinamento sancisce l’inscindibilità del rapporto potere-responsabilità, sussisterebbe sempre la responsabilità d’impresa (per i debiti assunti) anche in capo al dominus occulto, in base la potere di fatto esercitato sull’impresa per mezzo del prestanome o società fittizia, ma senza che questi fallisca perché non si è agito in suo nome
Teoria dell’imprenditore occulto: secondo tale teoria il dominus di un’impresa formalmente altrui risponderà e fallirà sempre e comunque assieme al prestanome; la parificazione è giustificata dal vecchio Art. 147.II lg. fallimentare
Socio occulto di società palese: l’Art. 147.I dispone che “il fallimento di una società a responsabilità illimitata comporta anche il fallimento dei soci”), a completamento il comma .II dispone che il fallimento della società si estende anche al socio la cui esistenza è scoperta dopo il fallimento della società e dei soci palesi
Socio occulto di società occulta: l’Art. 147.II si applica per analogia ai soci che occultano l’esistenza della società (chi contratta con i terzi, si presenta quale imprenditore individuale nascondendo soci e società e quindi è socio occulto di una società occulta); il fallimento dei soci occulti è ora previsto dall’Art. 147.V
Imprenditore occulto: se fallisce la società occulta, fallisce anche l’imprenditore occulto; proseguendo con l’interpretazione, si afferma la responsabilità e l’esposizione al fallimento di chiunque domini di fatto l’impresa formalmente altrui
Socio tiranno: si afferma così la responsabilità anche dell’azionista non titolare dell’intero pacchetto azionario di una S.p.A. ma che di fatto usa la società come cosa propria senza rispetto del diritto societario
Socio sovrano: è anche affermata a responsabilità del socio che, pur rispettando le regole, domini la società in forza al del possesso di un pacchetto azionario di controllo
Le nozioni le ho prelevate dai miei appunti....
scusa la lungaggine ma come ti ho detto prima, non è argomanto breve
un'altra cosa...
l'imprenditore può esercitare attivività d'impresa sia con mandato SENZA rappresentanza sia con mandato CON rappresentanza. in entrambi i casi imprenditore sarà sempre il rappresentato e non il rappresentante giusto?
un'altra cosa...
l'imprenditore può esercitare attivività d'impresa sia con mandato SENZA rappresentanza sia con mandato CON rappresentanza. in entrambi i casi imprenditore sarà sempre il rappresentato e non il rappresentante giusto?
dipende....se il rappresentante agisce nella legalità, l'imprenditore sarà sempre il rappresentato (vedi imprenditore occulto)
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