potrebbe interessare coloro che frequentano il CDL magistrale:
(...)
5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore a diciotto
mesi e per i primi sei mesi, potrà essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli
nazionali degli ordini e il ministro dell'istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il
conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono
essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le
disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa
vigente.
DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012 , n. 1
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
Capo III
Servizi professionali
Art. 9
Disposizioni sulle professioni regolamentate
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
Capo III
Servizi professionali
Art. 9
Disposizioni sulle professioni regolamentate
(...)
5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore a diciotto
mesi e per i primi sei mesi, potrà essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli
nazionali degli ordini e il ministro dell'istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il
conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono
essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le
disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa
vigente.
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