annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Art. 9 DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012 , n. 1

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

    Art. 9 DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012 , n. 1

    potrebbe interessare coloro che frequentano il CDL magistrale:


    DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012 , n. 1
    Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
    Capo III
    Servizi professionali
    Art. 9
    Disposizioni sulle professioni regolamentate

    (...)



    5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore a diciotto
    mesi e per i primi sei mesi, potrà essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli
    nazionali degli ordini e il ministro dell'istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il
    conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono
    essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
    tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le
    disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa
    vigente.

    #2
    Riferimento: Art. 9 DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012 , n. 1

    Originariamente inviato da ely88 Visualizza il messaggio
    p
    5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore a diciotto mesi
    Quindi, sostanzialmente .. non è più 3 anni il tirocinio?

    Commenta


      #3
      Riferimento: Art. 9 DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012 , n. 1

      Originariamente inviato da Butterfly Visualizza il messaggio
      Quindi, sostanzialmente .. non è più 3 anni il tirocinio?
      esatto

      SE il decreto viene convertito.

      Commenta


        #4
        Riferimento: Art. 9 DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012 , n. 1

        scusate ma questa legge dovrebbe valere per le persone che iniziano il tirocinio dopo che quest' ultima venga approvata...tipo noi che abbiamo già cominciato non rientriamo... o sbaglio? potrei chiedere a chiunque ma ci sono dubbi in merito..nessuno mi sa dare una risp precisa neanche in segreteria

        Commenta


          #5
          Riferimento: Art. 9 DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012 , n. 1

          Non retroattivo il tirocinio professionale di 18 mesi

          La riduzione del tirocinio a 18 mesi, così come stabilito dall’art. 9, comma 6 del DL 1/2012 (conv. L. 27/2012), si applica solo a coloro che iniziano il tirocinio dopo il 24 gennaio 2012, giorno di entrata in vigore della disposizione.
          A chiarirlo, per gli avvocati, è stato l’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, mediante un parere datato 14 maggio e reso noto ieri dal Consiglio Nazionale Forense. Il documento – si legge sul sito del CNF – risponde al quesito inviato dal Consiglio ad aprile, riguardo le modalità applicative del citato art. 9. Numerosi Consigli degli Ordini, infatti, avevano palesato difficoltà operative derivanti dai dubbi interpretativi della norma, per la mancata previsione di una fase transitoria.

          Commenta

          Sto operando...
          X