annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

...e la Regione ci cancella!

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

    ...e la Regione ci cancella!

    Quest’anno l’Associazione di Promozione Sociale “Studenti Taranto” non sarà iscritta nell'elenco degli enti del volontariato cui poter devolvere il cinque per mille, perché in data 25/03/2014 ci è stato comunicato che l’Ufficio Governance e Terzo Settore della Regione Puglia ha provveduto alla cancellazione della nostra Associazione dal Registro Regionale delle APS con Determina Dirigenziale n. 1050 del 14/11/2013.
    Avverso tale provvedimento di cancellazione è stato proposto ricorso gerarchico al Presidente della Giunta della Regione Puglia, dott. Nichi Vendola (così come previsto dall’articolo 10 della legge 383/2000).
    In precedenza, in data 11/03/2014 ci è stata notificata la Determina Dirigenziale n. 897 del 24/09/2013 con la quale la Direzione Servizi Sociali del Comune di Taranto proponeva alla Regione Puglia “Area Politiche per la Promozione della Salute delle persone e delle pari opportunità” la verifica della perdita del possesso dei requisiti con conseguente cancellazione dal Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale (in adempimento a quanto imposto da una circolare del dirigente del’Ufficio Governance e Terzo Settore della Regione Puglia).

    Attualmente siamo in attesa di una risposta del Presidente Vendola, con la speranza che lo stesso possa porre rimedio a quello che riteniamo essere il grave errore di un burocrate che, interpretando la legge a modo suo, sta danneggiando numerose associazioni di promozione sociale pugliesi.
    Apriamo questa discussione proprio per mettervi al corrente di quanto è avvenuto finora e perché possiate partecipare attivamente esprimendo il vostro parere sulla questione che ci interessa da ormai due anni. L’argomento potrà senza dubbio interessare i numerosi giuristi che frequentano il nostro forum in quanto la questione ruota intorno ad una interpretazione della legge che regolamenta le associazioni di promozione sociale.
    In particolare la questione riguarda la obbligatorietà o meno della copertura assicurativa per gli aderenti alle associazioni di promozione sociale iscritte al Registro regionale delle APS pugliese.
    Normativa di riferimento:
    - a livello nazionale > legge 383/2000
    - a livello regionale > legge regionale 39/2007 (di attuazione della legge 383/2000).
    Il ricorso gerarchico presentato al Presidente Vendola si fonda anche su vizi procedurali relativi al provvedimento di cancellazione, ma in questa sede vogliamo concentrare l’attenzione sull’aspetto centrale della questione che riguarda la interpretazione della lettera b) del secondo comma dell’articolo 7 della L.R. 39/2007.

    #2
    Riferimento: ...e la Regione ci cancella!

    Cercheremo di evidenziare le principali argomentazioni in base alle quali riteniamo che la copertura assicurativa non sia obbligatoria (per la nostra associazione) e che la mancanza della stessa non possa determinare la cancellazione dal Registro regionale delle APS.

    La legge 383/2000 non prevede nessun generico obbligo assicurativo a carico delle APS e di fatto l’assenza di tale obbligo costituisce una delle differenze principali (indicate anche in dottrina) tra APS ed OdV (Organizzazioni di Volontariato). Appare indubbio che se il legislatore avesse voluto prevedere la obbligatorietà di una copertura assicurativa, lo avrebbe specificatamente previsto come ha fatto in passato per le OdV (art. 4 della legge quadro n. 266 del 1991).
    La legge 383/2000 fa riferimento a polizze assicurative solamente negli articoli 30 e 31; prevede, infatti, l’obbligo di stipulare polizze assicurative nei casi in cui siano svolte attività mediante convenzioni con enti pubblici (con oneri, tra l’altro, a carico dell’ente: art. 30, comma 3 legge 383/2000) ovvero qualora siano esercitate attività turistiche e ricettive per i propri associati (art. 31, comma 3 legge 383/2000). Appare altrettanto indubbio che se il legislatore avesse inteso stabilire un obbligo generico di assicurazione per qualsiasi APS, non sarebbe stato necessario richiamare tale obbligo negli articoli di cui sopra.
    Ergo, la legge nazionale, non solo non prevede un obbligo assicurativo generico (per tutte le APS), ma prevede implicitamente la mancanza di tale obbligo nel momento in cui va ad indicare i due casi specifici in cui l’obbligo sussiste.
    La stessa legge 383/2000 attribuisce alle regioni il compito di istituire i Registri regionali delle APS (art. 7, comma 4), di disciplinare i procedimenti di iscrizione e cancellazione dai Registri regionali (art. 8, comma 2) e di istituire gli Osservatori regionali (art. 14, comma 1).
    La legge regionale di attuazione della Regione Puglia 39/2007 in base al secondo comma dell’art. 1 “nell'ambito dei principi e criteri fondamentali della legge 7 dicembre 2000, n. 383, regolamenta i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale e prevede l'incentivazione delle attività attraverso gli strumenti di programmazione e le forme di partecipazione delle stesse alla programmazione regionale”. Trattasi, quindi, di una legge di attuazione che intende regolamentare nell’ambito di principi e criteri già fissati dalla legge nazionale.
    La legge regionale 39/2007 non prevede alcun obbligo di copertura assicurativa per le APS, quindi, sull’argomento, non intende aggiungere nulla a quanto già stabilito dalla legge nazionale. La legge regionale 39/2007 parla di assicurazione solamente nell’art. 7 relativo alle attività di controllo, quando alla lettera b) del secondo comma stabilisce che la stessa attività di controllo è finalizzata anche a verificare che “gli aderenti alle associazioni di promozione sociale siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività nonché per la responsabilità civile presso terzi”. Appare indubbio che se il legislatore regionale avesse inteso stabilire un obbligo generico di assicurazione per tutte le APS - non previsto dalla legge nazionale - lo avrebbe espressamente stabilito in un articolo dedicato all’argomento; appare davvero difficile ipotizzare che il legislatore regionale abbia voluto introdurre un elemento così importante come l’obbligo assicurativo inserendolo nell’elenco delle circostanze oggetto di verifica in sede di controllo piuttosto che in una precisa statuizione!
    Quindi, anche se la legge regionale, all’articolo 7, manca di precisare che il controllo della copertura assicurativa si riferisce alle APS convenzionate con enti pubblici ovvero esercitanti attività turistiche e ricettive per i propri associati (i casi indicati dagli articoli 30 e 31 della legge nazionale), appare comunque quest’ultima l’interpretazione più logica. Ricavare dalla lettera b) del secondo comma dell’articolo 7 la sussistenza di un oneroso obbligo per tutte le APS di assicurarsi (non indicato né dalla legge nazionale né specificamente dalla stessa legge regionale) appare operazione sicuramente meno logica. Tutto questo sempre considerando che l’assicurazione obbligatoria non è un particolare da poco, atteso che una copertura assicurativa così ampia comporta un premio che poche associazioni no profit possono permettersi di sostenere senza operare un aumento esponenziale delle quote associative; d’altronde si può supporre che la stessa gravosità di una copertura assicurativa così ampia sia la ragione per la quale, nel previsto caso di convenzioni tra APS ed enti pubblici, la legge, dopo aver stabilito l’obbligo assicurativo, pone i relativi oneri a carico dell’ente e non dell’associazione.

    La logica interpretazione in base alla quale la lettera b) del secondo comma dell’articolo 7 della Legge Regionale 18/12/2007 n. 39 faccia riferimento agli specifici casi in cui la legge nazionale prevede l’obbligo assicurativo, trova conferma nel rapporto ISFOL (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori) intitolato “L’inquadramento giuridico dell’associazionismo di promozione sociale” che è frutto di una ricerca svolta per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e approvata dall’Osservatorio Nazionale dell’Associazionismo.
    Nel terzo capitolo del suddetto rapporto si prende in esame la legge n. 383/2000 e la relativa attuazione in ambito regionale. Ebbene, andando ad analizzare l’attuazione della legge nazionale in ciascuna Regione, il rapporto esamina anche la legge di attuazione della Regione Puglia ed alla pagina 147 fa riferimento proprio all’articolo 7 della Legge Regionale 18/12/2007 n. 39 inserendo una semplice precisazione in parentesi che fa comprendere come lo stesso Istituto abbia interpretato la lettera b) del secondo comma in modo conforme a quanto sosteniamo:
    « Molto intensa, infine si presenta l’attività di controllo disposta da Regioni e Comuni (art. 7) per verificare che:
    – le attività siano svolte senza fini di lucro;
    – gli aderenti alle APS siano assicurati contro gli infortuni e le malattie sul lavoro (art. 30 l. 383/2000);
    – sia conservata regolarmente la documentazione contabile. »
    Il rapporto, indicando tra parentesi l’art. 30 della legge 383/2000, vuole chiaramente far intendere che la previsione del controllo relativo alla copertura assicurativa non può che far riferimento al caso specifico in cui siano svolte attività mediante convenzioni con enti pubblici.
    Il rapporto ISFOL è consultabile anche online all’indirizzo:
    http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/S...giugno2010.pdf
    (vedi pagina 147 del rapporto).

    In realtà, per sciogliere ogni dubbio circa l’interpretazione del disposto normativo in oggetto, basterebbe partire da quella che il dirigente regionale ritiene essere la fine cui sono destinate tutte le Associazioni di Promozione Sociale prive di copertura assicurativa, ossia la cancellazione dal Registro regionale delle APS. Infatti, la stessa legge regionale prevede la cancellazione dal Registro delle APS solo in casi precisamente determinati e riguardanti tutti la accertata perdita di uno o più requisiti essenziali che danno titolo all’iscrizione (art. 4 c. 6, art. 5 c. 2, art. 7 c. 5).
    Ebbene, la copertura assicurativa non è indicata tra i requisiti essenziali per l’iscrizione né dall’articolo 3 della L. 383/2000 né dall’articolo 4 della L.R. 39/2007, quindi la normativa non permette la cancellazione dal Registro in ragione della mancanza di tale copertura; l’Associazione di Promozione Sociale “Studenti Taranto” conserva tutti i requisiti essenziali per l’iscrizione nel Registro Regionale delle APS; di fatto, l’atto dirigenziale n. 235 del 25/03/2011, con il quale la Regione Puglia iscriveva la suddetta Associazione al numero 90/TA del Registro generale delle Associazioni di Promozione Sociale, attesta il possesso dei requisiti essenziali per l’iscrizione; nessuno degli stessi requisiti essenziali è finora venuto meno.

    L’interpretazione dell’art. 7 della L.R. 39/2007 fornita dal dirigente regionale, oltre a determinare l’ingiusta cancellazione dal Registro regionale di diverse associazioni di volontariato pugliesi, sta generando una situazione davvero assurda: mentre le APS che operano a livello nazionale (ossia in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale) con centinaia se non migliaia di soci e sostanziosi bilanci sono e rimangono iscritte nel Registro nazionale senza alcuna copertura assicurativa (tranne ovviamente nei noti casi ex artt. 30 e 31 legge 383/2000), un’APS come “Studenti Taranto” che opera online a livello locale con 11 soci ed un esiguo bilancio viene cancellata dal Registro regionale perché priva di copertura assicurativa. La copertura assicurativa non viene richiesta a livello nazionale alle APS che potrebbero permettersela e viene richiesta a livello regionale alle piccole APS che non possono permettersela! Conseguentemente alla cancellazione dal Registro, le piccole associazioni locali non potranno accedere al beneficio del 5 per mille rischiando di rimanere senza i fondi necessari alla loro sopravvivenza. Appare evidente come la particolare interpretazione della legge fornita dal dirigente regionale sia illogica, ingiusta ed iniqua.
    Una interpretazione autentica fornita dal Presidente della Regione Puglia porrebbe rimedio ai danni ingiusti procurati da una circolare che sta determinando la cancellazione di numerose APS pugliesi.

    Commenta


      #3
      Riferimento: ...e la Regione ci cancella!

      Per finire pubblichiamo la lettera del 20/01/2014 a firma del dott. Ruggiero, il Dirigente dell'Ufficio Governance e Terzo Settore della Regione Puglia che ha "legiferato" con una sua circolare sulla obbligatorietà della copertura assicurativa per tutte le APS.
      Da notare che tale lettera veniva inviata in risposta alla nota con la quale il 02/10/2013 rispondemmo alla lettera di diffida del Comune (inviata per conoscenza anche all'Avvocatura Regionale).
      Vi consigliamo di leggere la lettera perché il contenuto della stessa contiene la ragione in base alla quale l'Ufficio regionale vuole imporci l'obbligo assicurativo: i moderatori del forum rischiano di ammalarsi davanti al pc!

      Alla lettera del Dirigente abbiamo risposto con ulteriore lettera del 14/02/2014 (inviata per conoscenza all'Osservatorio Nazionale dell'Associazionismo con richiesta di intervento - visto che l'Osservatorio regionale esiste solo sulla carta). Naturalmente eravamo convinti che il dirigente regionale volesse dialogare con noi prima di procedere alla cancellazione... ed invece a nostra insaputa (ed in barba alla trasparenza che la legge impone in queste circostanze) ci avevano cancellati dal Registro già quattro mesi prima!

      Commenta


        #4
        Riferimento: ...e la Regione ci cancella!

        In questa sede vorremmo ricordare quanto scritto nella relazione del disegno di legge regionale e quanto pubblicato su PugliaSocialeNews in occasione dell'approvazione della legge regionale 39/2007.

        Nel disegno di legge si scriveva:
        "La necessità di tempi celeri è connessa in particolare alla costituzione anche in Puglia del registro regionale delle associazioni di promozione sociale, assai importante con riferimento:
        - alle dinamiche nazionali che nell’ultimo anno hanno aperto anche al mondo della solidarietà l’accesso a specifici benefici fiscali, in particolare quelli connessi al concorso al riparto delle risorse del 5 per mille del gettito dell’imposta sui redditi delle persone fisiche;
        - alle dinamiche regionali connesse ad un rilancio dei percorsi di programmazione e progettazione partecipata, attivati in particolare a livello comunale e sovracomunale, che in molti casi richiedono il possesso del requisito del riconoscimento mediante iscrizione ad un registro regionale, per l’ammissibilità della richiesta di partecipazione;"
        Su PugliaSocialeNews, invece, si annunciava:
        "Legge regionale per le associazioni di promozione sociale
        Il consiglio regionale istituisce anche il registro regionale delle APS

        Un’attesa di oltre sei anni e finalmente anche in Puglia è legge il riconoscimento delle associazioni di promozione sociale. La legge nazionale, la n. 383 del 2000, difatti, obbligava le singole regioni a garantire l’istituzione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale, al fine di avere accesso a qualsiasi beneficio ad esse riservato. Nonostante in Puglia già dal 1994 fosse attivo il registro regionale delle cooperative sociali e quello delle organizzazioni di volontariato, si son dovuti attendere tanti anni per la realizzazione.
        La svolta non è di poco conto se si considera il forte indotto prodotto dal 5 per mille che annualmente consente di distribuire diversi milioni di euro per il finanziamento delle attività di ricerca, di solidarietà e di promozione culturale che tante associazioni assicurano sui territori regionali. A partire dal 2008 anche le associazioni di promozione sociale pugliesi godono dei benefici che sono riservati già da due anni dalla finanziaria alle altre regioni, purché regolarmente iscritte nel registro regionale.
        Esprimo la più grande soddisfazione – afferma l’assessore alla solidarietà sociale Elena Gentile - per l’approvazione di questa norma, che considero un risultato di civiltà, insieme doveroso da parte del governo e del consiglio regionale, per rimuovere quegli ostacoli che non assicuravano pari opportunità nell’accesso ai benefici per le associazioni in Puglia. Infatti fino ad oggi hanno potuto presentare richieste per il 5 x mille solo le grandi associazioni di promozione sociale, iscritte e riconosciute a livello nazionale, perché già presenti in più Regioni, ma non quelle più piccole, più giovani, più radicate sul territorio regionale e che non hanno diramazioni in altre regioni italiane.
        Si è aperta con la nuova legge regionale una stagione di grandi opportunità di crescita e di consolidamento della rete delle organizzazioni di impegno civile, sociale e culturale, che passa sia attraverso il riconoscimento formale delle associazioni più strutturate e più attive nei contesti locali, sia attraverso l’accesso anche delle associazioni di promozione sociale riconosciute, insieme alle organizzazioni in regime onlus e alle imprese sociali, alle nuove opportunità di finanziamento di progetti di investimento e di sperimentazioni (Programma Operativo 2007-2013), nonché diverse iniziative regionali a valere su fondi nazionali.
        Nel dicembre 2007 è stato anche istituito presso il competente ufficio “Terzo Settore”, il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale. Il registro contiene la denominazione e l’ubicazione dell’associazione, l’ambito prevalente delle attività, gli estremi dell’iscrizione al registro nazionale o dei provvedimenti comunali. Inoltre, in forma sperimentale, il registro è tenuto telematicamente e pubblicato sui siti istituzionali della Regione Puglia e del settore sistema integrato servizi sociali. L’iscrizione dell’associazione interessata al registro regionale, viene disposta, volta per volta, con atto del dirigente del settore sistema integrato servizi sociali."

        E vorremmo chiedere all'Assessore al Welfare della Regione Puglia, dott.ssa Elena Gentile, ammesso che sia al corrente di quanto sta accadendo:
        - dove sono le pari opportunità se le "grandi associazioni di promozione sociale, iscritte e riconosciute a livello nazionale", partecipano alla raccolta del 5 per mille senza alcun obbligo di copertura assicurativa mentre quelle più piccole vengono escluse e cancellate dal registro solo perché prive della stessa copertura?
        - dov'è la sezione dedicata all'associazionismo di promozione sociale che in base alla legge 39/2007 dovrebbe essere stata istituita nell'ambito dell'Osservatorio regionale delle politiche sociali di cui all'articolo 14 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19? Vorremmo poter contattare l'unico organo che potrebbe tutelarci in questa occasione ma anche cercando online non ne troviamo traccia. D'altronde il Presidente Vendola, per decidere sul ricorso che abbiamo presentato ex art. 10 legge 383/2000, dovrebbe acquisire il parere vincolante di tale sezione dell'Osservatorio... ma se la sezione non è stata istituita, chi ci tutela?


        Chiunque desideri intervenire sulla vicenda esprimendo la propria opinione in merito può postare la propria risposta in questa discussione oppure (se non registrato al forum) scrivere all'indirizzo info@studentitaranto.com
        Ultima modifica di Plautus; 13/07/2014, 01:01.

        Commenta

        Sto operando...
        X