Riferimento: Diritto Internazionale
Buongiorno,in pratica devi partire dal diritto interno per arrivare al diritto internazionale;o meglio,come il diritto interno si perfeziona a quello internazionale partendo dall'art.10 della Cost. che dice:"l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute". Partendo da questa norma bisogna dire che la norma consuetudinaria ha rango costituzionale perché lo prevede espressamente la Costituzione,quindi per far si che la norma consuetudinaria si adatti a quella internazionale,ci e' voluto un intervento della Corte costituzionale.La Corte ha affermato che il denunciato contrasto e' risolvibile con il principio di stabilita e cioè che il meccanismo di adeguamento da parte dell'art.10 della Cost. non potrà in alcun modo consentire la violazione dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale infatti:
1)le consuetudini preesistenti all entrata in vigore della Costituzione,prevalgono su qualsiasi norma costituzionale a titolo di diritto speciale;
e
2)le consuetudini successive non prevalgono sui principi fondamentali della costituzione.
Quindi l'adattamento si deve distinguere riguardo a norme self-executing( quelle non suscettibili di produrre in maniera autonoma diritti e obblighi nell'ordinamento interno) dove l adattamento si realizza ricorrendo congiuntamente al procedimento ordinario e a quello speciale.
Per le fonti previste da accordo invece,il legislatore adotta il procedimento ordinario e va esclusa l applicabilità dell'art.10 della cost. in questo caso poiché questa concezione e' espressamente adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
Spero di essere stata utile!
Originariamente inviato da miyazawa87
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1)le consuetudini preesistenti all entrata in vigore della Costituzione,prevalgono su qualsiasi norma costituzionale a titolo di diritto speciale;
e
2)le consuetudini successive non prevalgono sui principi fondamentali della costituzione.
Quindi l'adattamento si deve distinguere riguardo a norme self-executing( quelle non suscettibili di produrre in maniera autonoma diritti e obblighi nell'ordinamento interno) dove l adattamento si realizza ricorrendo congiuntamente al procedimento ordinario e a quello speciale.
Per le fonti previste da accordo invece,il legislatore adotta il procedimento ordinario e va esclusa l applicabilità dell'art.10 della cost. in questo caso poiché questa concezione e' espressamente adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
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