Siamo studenti di diritto e quindi tengo a precisare quanto segue:
La rappresentanza studentesca Giuristi jonici nella mia persona e e in quella di Alessio Pentassuglia non siamo coinvolti nella protesta verificatesi ieri 19 novembre in Facoltà.
Visto quanto stanno dicendo sul web alcune persone, chiederei a questi di essere precisi nell'esposizione dei fatti e sopratutto certo di ciò che dicono, in quanto il terzo comma dell'articolo 595 c.p contempla la diffamazione online come circostanza aggravante della diffamazione perché realizzata tramite internet che viene considerato un mezzo di pubblicità, perchè idoneo e sufficiente a trasmettere un messaggio diffamatorio a una pluralità di soggetti.
Quindi invito a essere certi di ciò che scrivi in quanto la diffamazione è un reato istantaneo che si consuma con la "comunicazione a più persone". Online tale elemento si realizza con il postare il proprio messaggio e si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa e dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano state immesse sul web, nel momento in cui il collegamento viene attivato.
Ok il diritto di parola, costituzionalmente garantito all'art 21 cost, ma ledere l'altrui reputazione è un reato percorribile a querela di parte e inoltre la persona offesa può costituirsi parte civile chiedendo il risarcimento dei danni morali e patrimoniali subiti.
Auguro Buona giorna a tutti.
La rappresentanza studentesca Giuristi jonici nella mia persona e e in quella di Alessio Pentassuglia non siamo coinvolti nella protesta verificatesi ieri 19 novembre in Facoltà.
Visto quanto stanno dicendo sul web alcune persone, chiederei a questi di essere precisi nell'esposizione dei fatti e sopratutto certo di ciò che dicono, in quanto il terzo comma dell'articolo 595 c.p contempla la diffamazione online come circostanza aggravante della diffamazione perché realizzata tramite internet che viene considerato un mezzo di pubblicità, perchè idoneo e sufficiente a trasmettere un messaggio diffamatorio a una pluralità di soggetti.
Quindi invito a essere certi di ciò che scrivi in quanto la diffamazione è un reato istantaneo che si consuma con la "comunicazione a più persone". Online tale elemento si realizza con il postare il proprio messaggio e si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa e dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano state immesse sul web, nel momento in cui il collegamento viene attivato.
Ok il diritto di parola, costituzionalmente garantito all'art 21 cost, ma ledere l'altrui reputazione è un reato percorribile a querela di parte e inoltre la persona offesa può costituirsi parte civile chiedendo il risarcimento dei danni morali e patrimoniali subiti.
Auguro Buona giorna a tutti.
Commenta