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Diritto Processuale Civile 1

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  • danifefe
    ha risposto
    Riferimento: Diritto Processuale Civile 1

    Io ho sostenuto l'esame a luglio da frequentante (solo la prima parte) e sconsiglio vivamente di farlo in un'unica soluzione perchè la prof non lo vede di buon occhio... almeno per quello che ho potuto vedere io,infatti bocciò per la terza volta una ragazza che invece sembrava molto preparata. Io ho studiato dagli appunti presi a lezione e dal manuale,lasciate perdere dispense e riassunti. E' UN ESAME CHE RICHIEDE MOLTA PREPARAZIONE E CHE NON PUO' ESSERE STUDIATO DAI RIASSUNTINI. Cmq il libro è scorrevole e comprensibile e se si studia con serietà non è un esame impossibile,anzi... In bocca al lupo!

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  • katia84
    ha risposto
    AIUTO ESAME DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 1

    Qualcuno che ha già sostenuto l'esame di diritto processuale civile 1,potrebbe inviarmi gentilmente i riassunti del Balena aggiornati?Sarei disposta anche a comprarli,purchè siano ben fatti!mi servono fino a pag 273 del volume 2!GRAZIEEEE!!!

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  • tess
    ha risposto
    Riferimento: Diritto Processuale Civile 1

    io ho un dubbio..non ho seguito proc.civ 1,seguiro'proc.civ2..se voglio dare entrambi in un'unica soluzione,posso dichiararmi frequentante?

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  • katia84
    ha risposto
    Riferimento: Diritto Processuale Civile 1

    ragazzi,x processuale civile scuenze giuridiche vo(ke corrisponde x programma a procesusale civile I),si porta il volume 2 fino a pag 271,cioe' fino al processo davanti al giudice di pace?vi prego,rispondetemiiiiiiiiiii!!!

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  • katia84
    ha risposto
    Riferimento: Diritto Processuale Civile 1

    ragazzi,qualcuno ha i riassunti dei due volumi del Balena 2009?Potete aiutarmi?grazie a ki mi rispondera'

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  • cat
    ha risposto
    Riferimento: Diritto Processuale Civile 1

    ma gli appunti si integrano con una parte speciale?

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  • granaina
    ha risposto
    Riferimento: Diritto Processuale Civile 1

    Ragazzi qualcuno ha sostenuto l'esame di Procedura civile 1, recentemente, studiando dagli appunti di Gentile?

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  • katia84
    ha risposto
    Riferimento: Diritto Processuale Civile 1

    ragazzi,qualcuno sarebbe cosi' gentile da postare qui i riassunti del balena 2009?li comprerei anke x facilitarmi il lavoro!grazie mille

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  • rob84
    ha risposto
    Riferimento: Diritto Processuale Civile 1

    VORREI SAPERE SE CI SONO DISPENSE SULLA PARTE SPECIALE DI PROCEDURA CIVILE 1 E 2

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  • angelus76
    ha risposto
    Prova testimoniale

    → PROVA TESTIMONIALE(art. 244 c.p.c.)

    La prova testimoniale consente al giudice di onoscere un determinato fatto attraverso la narrazione di un terzo, il testimone (informato sui fatti), che a sua volta l’abbia percepito direttamente oppure l’abbia appreso da altri.
    > incapacità a testimoniare - “non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio” (art. 246 c.p.c.).
    > limiti oggettivi:
    1) quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto [atto scritto richiesto ad probationem per provare l’avvenuta stipulazione], la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso in cui il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova. La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità [atto scritto necessario ad substantiam per la validità del rapporto] (art. 2725 c.c.).
    2) riguardo i patti aggiunti o contrari: qualora si assuma che la stipulazione di tali patti sia stata anteriore o contemporanea rispetto alla formazione del documento, la prova testimoniale è senz’altro esclusa; qualora si alleghi, invece, che i patti aggiunti o contrari sono stati stipulati dopo la formazione del documento, è attribuito al giudice il potere di ammettere la prova per testi “soltanto se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali” (artt. 2722 e 2723 c.c.).
    3) riguardo il valore del contratto: la prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell’oggetto eccede le lire cinquemila. Tuttavia l’autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza (art. 2721 c.c.).
    > eccezioni al divieto della prova testimoniale -la prova per testimoni è ammessa in ogni caso:
    1) quando sussista un principio di prova per iscritto, costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato;
    2) quando il contraente è stato nell’impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta;
    3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova (art. 2724 c.c.).
    > modalità di deduzione
    su istanza di parte: dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare (testi) e dei fatti, “formulati in articoli separati”, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata (art. 244 c.p.c.);
    d’ufficio: nei soli giudizi in cui il tribunale decide in composizione monocratica, il giudice può disporre d’ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, “quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità” (art. 281-ter c.p.c.).
    > ordinanza di ammissione - con l’ordinanza che ammette la prova il giudice istruttore riduce le liste dei testimoni sovrabbondanti ed elimina i testimoni che non possono essere sentiti per legge (art. 245 c.p.c.).
    > intimazione ai testimoni - l’ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell’ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti (art. 250 c.p.c.).
    Il giudice, infine, può esercitare in questa fase vari poteri: disporre, anche d’ufficio, il confronto fra più testimoni, qualora nelle rispettive deposizioni siano emerse divergenze (art. 254 c.p.c.); ordinare d’ufficio che siano chiamate a deporre le persone cui alcuno dei testimoni abbia fatto riferimento “per la conoscenza dei fatti” (art. 257, 1° comma, c.p.c.); decidere di sentire i testi ritenuti in un primo momento sovrabbondanti o dei quali aveva consentito la rinuncia; disporre la rinnovazione dell’esame di testi già escussi, al fine di chiarire la loro deposizione o di correggere eventuali irregolarità del precedente esame (art. 257, 2° comma, c.p.c.).
    > mancata comparizione dei testimoni - “Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l’accompagnamento all’udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, può condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1000 euro.
    Se il testimone si trova nell’impossibilità di presentarsi o ne è esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali, il giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati fuori della circoscrizione del tribunale, delega all’esame il giudice istruttore del luogo” (art. 255 c.p.c.).
    > rifiuto di deporre e falsità di testimonianza - “Se il testimone, presentandosi, rifiuta di giurare o di deporre senza giustificato motivo, o se vi è fondato sospetto che egli non abbia detto la verità o sia stato reticente, il giudice istruttore lo denuncia al pubblico ministero, al quale trasmette copia del processo verbale” (art. 256 c.p.c.).

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  • angelus76
    ha risposto
    Prova documentale

    → PROVA DOCUMENTALE

    Il documento può definirsi, in senso ampio, come un qualunque oggetto idoneo a rappresentare, in vario modo e più o meno direttamente, un certo fatto. In ogni documento è sempre possibile ed opportuno distinguere l’estrinseco, corrispondente all’elemento materiale, cioè al supporto e a quanto adoperato per lasciar traccia di determinati fatti (nel caso più frequente, la carta e la scrittura su di essa apposta), dall’intrinseco, che individua il contenuto del documento, ossia per l’appunto i fatti in esso rappresentati.
    Per i documenti, a differenza che per le prove costituende, l’acquisizione avviene semplicemente con la relativa produzione, senza neppure passare attraverso un preventivo giudizio di ammissibilità e rilevanza ad opera del giudice.
    → ATTO PUBBLICO - l’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato (art. 2699 c.c.).
    > efficacia dell’atto pubblico: l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato (estrinseco), nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (intrinseco) (art.2700 c.c.).
    → SCRITTURA PRIVATA - qualunque documento scritto, attribuibile ad uno o più soggetti, che non sia qualificabile come atto pubblico (compresi, ovviamente, gli atti che un pubblico ufficiale abbia formato al di fuori di tale sua funzione).
    > efficacia della scrittura privata: “la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta (estrinseco), se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta” (art. 2702 c.c.). Il riconoscimento (effettivo o “legale”) della sottoscrizione può aversi in 3 diversi modi: autenticazione della sottoscrizione, riconoscimento espresso o tacito e verificazione della scrittura disconosciuta.
    - autenticazione della sottoscrizione: “si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identità della persona che sottoscrive” (art. 2703 c.c.).
    - riconoscimento tacito della sottoscrizione: la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta in due ipotesi: a) quando la scrittura venga prodotta nei confronti di una parte contumace (che però potrà sempre far venir meno, in seguito, gli effetti di tale riconoscimento, costituendosi nel corso del giudizio e disconoscendo le scritture contro di lei prodotte in precedenza: art. 293, 3° comma); b) quando, essendo stata la scrittura prodotta contro una parte (costituita e) comparsa, questa non la disconosca (o non dichiari di non conoscerla) “nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione” (art. 215 c.p.c.). Per impedire il riconoscimento tacito (oppure, nel caso del contumace, per eliminarne gli effetti) è dunque necessario il disconoscimento, cioè una dichiarazione con cui si nega “formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione” oppure, quando si tratti di eredi o aventi causa dell’apparente sottoscrittore, si afferma “di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione” del proprio dante causa (art. 214 c.p.c.).
    - verificazione: la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione. L’istanza di verificazione introduce un procedimento incidentale, destinato a concludersi con una sentenza sull’autenticità della scrittura; il legislatore, peraltro, prevede anche la possibilità che l’istanza di verificazione sia proposta “in via principale e con citazione”, ossia in un autonomo giudizio, a condizione che l’attore dimostri “di avervi interesse” (in tale ipotesi se il convenuto riconosce la scrittura, le spese processuali sono poste a carico dell’attore) (art. 216 c.p.c.).
    ○ Valore probatorio dell’intrinseco (contenuto) della scrittura privata sottoscritta:
    - circostanze sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all’altra parte → efficacia caratteristica della confessione stragiudiziale (prova libera);
    - fatti di altro genere → nessun rilievo probatorio.

    > QUERELA DI FALSO - “la querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado del giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato. La querela deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione degli elementi e delle prove della falsità e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d’udienza. È obbligatorio l’intervento nel processo del pubblico ministero” (art. 221 c.p.c.).
    - interpello: quando è proposta querela di falso in corso di causa, il giudice istruttore interpella la parte che ha prodotto il documento se intende valersene in giudizio. Se la risposta è negativa, il documento non è utilizzabile in causa; se è affermativa, il giudice, che ritiene il documento rilevante, autorizza la presentazione della querela nella stessa udienza o in una successiva; ammette i mezzi istruttori che ritiene idonei, e dispone i modi e i termini della loro assunzione (art. 222 c.p.c.).

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  • angelus76
    ha risposto
    Confessione - Giuramento

    → CONFESSIONE

    “La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte” (art. 2730 c.c.).
    GIUDIZIALE (art. 228)
    - spontanea: “può essere contenuta in qualsiasi atto processuale firmato dalla parte personalmente, salvo il caso dell’articolo 117” (art. 229);
    - nel corso di interrogatorio formale.
    Forma piena prova (prova legale), di regola, contro colui che l’ha resa, ed è pertanto idonea a vincolare il giudice circa la verità dei fatti confessati. A questo principio l’art. 2733 c.c. deroga in due casi: a) quando i fatti riguardino “diritti non disponibili dalle parti”; b) quando, ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario, la confessione provenga da alcuni soltanto dei litisconsorti. In questi casi il legislatore stabilisce che la confessione sia “liberamente apprezzata dal giudice”, e dunque degradi da prova legale a prova libera.
    STRAGIUDIZIALE: contenuta in un documento o resa oralmente.
    Se la dichiarazione confessoria è rivolta all’altra parte oppure ad un rappresentante di questa, essa ha la medesima efficacia (normalmente di prova legale) che compete alla confessione giudiziale; se invece è diretta ad un terzo oppure è contenuta in un testamento, è “liberamente apprezzata dal giudice” (prova libera) (art. 2375 c.c.).
    Revoca della confessione: la confessione può essere revocata se si prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza (art. 2732 c.c.).



    → GIURAMENTO

    L’art. 2736 del c.c. distingue 2 tipi di giuramento.
    DECISORIO (art. 233) che “una parte deferisce all’altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa”.
    SUPPLETORIO (art. 240) deferito d’ufficio ad una delle parti, “al fine di decidere la causa quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sfornite di prova”,
    oppure “al fine di stabilire il valore della cosa domandata, se non si può accertarlo altrimenti” (giuramento di estimazione).
    L’art. 2739 del c.c. definisce meglio l’oggetto del giuramento:
    Il giuramento non può essere deferito o riferito per la decisione di cause relative a diritti di cui le parti non possono disporre, né sopra un fatto illecito o sopra un contratto per la validità del quale sia richiesta la forma scritta, né per negare un fatto che da un atto pubblico risulti avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale che ha formato l’atto stesso. Il giuramento non può essere deferito che sopra un fatto proprio della parte a cui si deferisce o sulla conoscenza che essa ha di un fatto altrui e non può essere riferito qualora il fatto che ne è l’oggetto non sia comune ad entrambe le parti.
    > deferimento - Il giuramento decisorio può essere deferito (con dichiarazione fatta all’udienza dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale o con atto sottoscritto dalla parte) “in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore”, e pertanto fino alla precisazione delle conclusioni (art. 233 c.p.c.); nonché, in deroga al divieto di nuovi mezzi di prova, in appello e nel giudizio di rinvio (artt. 345, 3° comma, 437, 2° comma, 394, 3° comma, c.p.c.).
    > riferimento - Finché non abbia dichiarato di essere pronto a giurare, il delato (chi è chiamato a prestare giuramento decisorio) può sottrarsi al giuramento attraverso il riferimento del giuramento, ossia chiedendo che a giurare sia proprio la parte che glielo aveva deferito (art. 234 c.p.c.).
    > mancata prestazione - La parte alla quale il giuramento decisorio è deferito, se non si presenta senza giustificato motivo all’udienza all’uopo fissata, o , comparendo, rifiuta di prestarlo o non lo riferisce all’avversario, soccombe rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento è stato ammesso; e del pari soccombe la parte avversaria, se rifiuta di prestare il giuramento che le è riferito (art. 239 c.p.c.). → accertamento del fatto in senso sfavorevole al delato
    > efficacia del giuramento - La prestazione del giuramento, di regola, vincola il giudice a ritenere il fatto incontrovertibilmente accertato in senso favorevole al giurante. → prova legale

    • mancata prestazione del giuramento → accertamento del fatto in senso sfavorevole al delato;
    • prestazione del giuramento → accertamento in senso favorevole al giurante.

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  • angelus76
    ha risposto
    Consulenza tecnica - Ispezione giudiziale - Esibizione e richiesta - Interrogatorio

    → CONSULENZA TECNICA (art. 191)

    consulente tecnico nominato dal giudice istruttore: a) assiste alle udienze alle quali è invitato; b) compie vere e proprie indagini solo o insieme al giudice.
    consulente tecnico di parte che può essere nominato dalle parti: assiste alle operazioni del consulente del giudice e partecipa all’udienza ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l’autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche (art. 201).
    → dichiarazioni rese dalle parti dinanzi al consulente → argomento di prova



    → ISPEZIONE GIUDIZIALE (art. 258)

    • l’ispezione di luoghi, di cose mobili e immobili, o delle persone è disposta dal giudice istruttore, il quale fissa il tempo, il luogo e il modo dell’ispezione.
    Il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa, purchè ciò possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti dagli artt. 200 e ss. del c.p.p. (art. 118).
    → ingiustificato rifiuto a consentire l’ispezione → argomento di prova



    → ESIBIZIONE DELLE PROVE E RICHIESTA DI INFORMAZIONI ALLA P.A. (art. 210)

    • “il giudice istruttore, su istanza di parte, può ordinare all’altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l’acquisizione al processo”, purchè ciò possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti dagli artt. 200 e ss. del c.p.p.
    • il giudice, “fuori dei casi previsti negli articoli 210 e 211”, ossia quando non sussistano i presupposti per un ordine di esibizione, può richiedere “alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell’amministrazione stessa, che è necessario acquisire al processo”.
    → ingiustificato rifiuto a consentire l’esibizione → argomento di prova



    → INTERROGATORIO

    NON FORMALE (LIBERO) (art. 117): “il giudice, in qualunque stato e grado del processo, ha facoltà di ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti della causa. Le parti possono farsi assistere dai difensori”.
    → risposte delle parti → argomento di prova
    FORMALE (art. 230): mezzo di prova che tende a provocare la confessione della parte. La parte che intende far interrogare l’avversario deve determinare l’oggetto dell’interrogatorio deducendo “articoli separati e specifici” di domanda. La mancata comparizione al pari del rifiuto di rispondere, produce come conseguenza, in assenza di un “giustificato motivo”, la possibilità, “valutato ogni altro elemento di prova”, di “ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio” (→ prova libera) (artt. 231 e 232).

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  • angelus76
    ha risposto
    Le prove

    LE PROVE


    ◊ efficacia delle prove e argomenti di prova

    ● La prova libera è quella corrispondente al principio generale in base al quale, “salvo che la legge disponga diversamente”, il giudice è tenuto a “valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento” (art. 116); il che non vuol dire, evidentemente, in maniera del tutto discrezionale ed arbitraria, bensì facendo uso di canoni di logica e buon senso che, resi espliciti attraverso la motivazione, siano oggettivamente verificabili.
    A questo principio, che suole definirsi del libero convincimento del giudice, la legge pone, peraltro, dei limiti più o meno incisivi.
    ○ prova libera → valutata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento

    ● Di prova legale si parla in relazione alle ipotesi in cui il giudice è senz’altro vincolato a considerare per veri i fatti oggetto della prova stessa, senza alcun margine per l’esercizio del suo prudente apprezzamento, poiché l’attendibilità della prova è stata, in un certo senso, preventivamente valutata ed appurata dal legislatore. Esempi di prova legale sono, tra l’altro, alcune prove documentali (l’atto pubblico e la scrittura privata), la confessione ed il giuramento.
    ○ prova legale → vincola il giudice circa la verità dei fatti oggetto della prova

    ● Gli argomenti di prova sono quelli che il giudice può desumere:
    a) dalle risposte che le parti gli danno in sede di interrogatorio libero (artt. 117, 183, 1° comma, e 420, 1° comma);
    b) dal loro ingiustificato rifiuto a consentire l’ispezione (art. 118, 2° c.) o l’esibizione (art. 210);
    c) dalle dichiarazioni rese dalle parti dinanzi al consulente tecnico (art. 200, 2° comma), nonché, probabilmente, da quelle provenienti da terzi, che non costituiscano una vera e propria testimonianza (art. 421, ult. comma);
    d) dalle prove raccolte nel processo estinto (art. 310, 3° comma);
    e) in generale, “dal contegno delle parti stesse nel processo” (art. 116, 2° comma).


    ◊ Onere della prova
    L’articolo 2697 c.c. enuncia il fondamentale principio per cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” (1° comma), mentre “chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda” (2° comma).


    Oggetto della prova sono tutte le circostanze di fatto dedotte dalle parti a fondamento delle loro domande ed eccezioni. Per le prove, vige il principio di disponibilità (art. 115 comma 1): “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero” (principio dispositivo). Pertanto il giudice, di regola, non può andare alla ricerca dei mezzi che possano servire alla conoscenza dei fatti; solo in casi eccezionali, tassativamente previsti dalla legge, il giudice può d’ufficio disporre l’assunzione di mezzi di prova, mentre può porre a fondamento della decisione, senza bisogno di prova, le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.
    L’assunzione delle prove deve essere disposta dal giudice con ordinanza, che ne fissa tempo, luogo e modalità.
    L’ordinanza che dispone l’assunzione di una prova implica un giudizio di ammissibilità e rilevanza della stessa. La prova è ammissibile quando è configurabile come una delle prove previste dalla legge, proposta secondo le forme e le modalità prescritte nei casi in cui non esistano specifiche limitazioni alla sua assunzione. La prova è rilevante quando è utile ai fini dell’accertamento dei fatti di causa (idonea a dimostrare un fatto rilevante per la decisione).

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  • angelus76
    ha risposto
    Estinzione del processo

    ESTINZIONE DEL PROCESSO - artt. 306-310 c.p.c.


    ● il processo si estingue per:
    rinuncia agli atti del giudizio accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione;
    inattività delle parti: il processo non viene riassunto nel termine perentorio di un anno dalla mancata costituzione delle parti o dalla cancellazione della causa dal ruolo.

    effetti dell’estinzione del processo:
    ● non estingue l’azione (la domanda è riproponibile in un nuovo processo);
    ● rende inefficaci gli atti compiuti ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo (186-bis e 186-ter) e quelle (della Corte di Cassazione) che regolano la competenza.

    ◊ L’estinzione del processo opera di diritto (ipso iure), ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa (non può essere rilevata d’ufficio dal giudice).
    L’estinzione è dichiarata con ordinanza dal giudice istruttore o con sentenza dal collegio giudicante, a seconda che venga eccepita dinanzi all’uno o all’altro. Mentre l’ordinanza (che dichiara l’estinzione del processo o rigetta l’eccezione relativa) può essere impugnata con reclamo al collegio, la decisione del collegio può essere impugnata solo con gli ordinari mezzi di impugnazione.
    Le prove raccolte nel corso di un processo estinto sono valutate dal giudice come argomenti di prova.



    ► in particolare sulla rinuncia agli atti del giudizio:
    consiste nell’espressa dichiarazione, effettuata personalmente dall’attore o a mezzo di procuratore speciale, di voler porre fine al processo senza giungere alla sentenza definitiva di merito sulla domanda da lui proposta. Tale dichiarazione per produrre effetti necessita del consenso esplicito ed incondizionato di tutte le parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione del processo. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione, rese dalle parti o dai loro procuratori speciali, devono essere fatte verbalmente in udienza e documentate nel verbale, oppure con atti sottoscritti e notificati alle altre parti; entrambe non sono efficaci se contengono riserve o condizioni. Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro.
    La rinunzia agli atti va distinta dalla rinunzia all’azione. Se la parte rinunzia agli atti, infatti, non si preclude la possibilità di proporre una successiva domanda giudiziale per far valere la stessa situazione sostanziale precedentemente azionata; in caso di rinunzia all’azione (che non richiede l’accettazione della controparte), invece, il diritto non potrà più essere azionato in un successivo processo, determinandosi non l’estinzione del processo ma la c.d. cessazione della materia del contendere.


    ► ipotesi di inattività delle parti:

    ● ipotesi di estinzione non immediata
    ○ mancata costituzione delle parti dopo la notifica della citazione
    → riassunzione davanti allo stesso ufficio giudiziario nel termine perentorio di 1 anno dalla scadenza del termine di costituzione del convenuto (resta in una condizione di quiescenza)
    → altrimenti estinzione del processo

    ● ipotesi di estinzione non immediata preceduta dalla cancellazione della causa dal ruolo
    ○ dopo la costituzione delle parti, il giudice, nei casi previsti dalla legge [mancata citazione del terzo per ordine del giudice (art. 270 c.p.c.); mancata comparizione di tutte le parti all’udienza di prima comparizione (art. 1811 c.p.c.) oppure ad una qualunque udienza successiva (art. 309 c.p.c.)] ordina la cancellazione della causa dal ruolo
    → riassunzione davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di 1 anno dalla data del provvedimento di cancellazione
    → altrimenti estinzione del processo

    ● 2 ipotesi di estinzione immediata conseguente alla cancellazione della causa dal ruolo
    ○ art. 290 c.p.c. : contumacia dell’attore (non si costituisce) mancanza della richiesta di prosecuzione del convenuto
    → cancellazione della causa dal ruolo → estinzione del processo
    ○ art. 181 2° comma c.p.c. : mancata comparizione dell’attore (già costituitosi in cancelleria) alla prima udienza → il convenuto non chiede che si proceda comunque → il giudice fissa una nuova udienza, di cui il cancelliere da comunicazione all’attore → l’attore non compare nemmeno nella nuova udienza → il convenuto non chiede che si proceda egualmente
    → cancellazione della causa dal ruolo → estinzione del processo

    ● ipotesi di estinzione immediata conseguente al mancato compimento di atti d’impulso
    Casi in cui l’estinzione deriva dal mancato compimento di determinati atti d’impulso del processo nel termine perentorio stabilito dalla legge (il più delle volte 6 mesi) o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo (nel qual caso il termine può variare da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi).
    Più precisamente tali atti d’impulso possono consistere nella riassunzione, nella prosecuzione, nella integrazione o nella rinnovazione della citazione o della notificazione della citazione che sia affetta da nullità.

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