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Statuto dei Diritti degli studenti

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    Statuto dei Diritti degli studenti

    STATUTO DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEGLI STUDENTI PROPOSTO DAL SINDACATO LINK

    ARTICOLO 1
    Principi e Tutele

    1. Gli studenti sono portatori di diritti inalienabili, in quanto cittadini della comunità universitaria. L’Università promuove azioni positive dirette a rimuovere le cause di ogni discriminazione, sia diretta che indiretta, di genere, etnia, nazionalità, opinione religiosa o politica, convinzioni personali, condizione sociale e orientamento sessuale.
    2. Agli studenti è riconosciuta pari dignità rispetto alle altre componenti della comunità accademica.
    3. L’Università si adopera per fornire agli studenti, nei limiti delle disponibilità di bilancio, tutti gli strumenti necessari per promuovere l’accesso ad ogni livello degli studi ivi compresa l’organizzazione di attività necessarie per colmare eventuali lacune nella preparazione e raggiungere gli obiettivi formativi.
    4. La piena cittadinanza universitaria degli studenti si estrinseca nei principi di autonomia, autogestione, partecipazione, libertà di espressione ed azione.
    5. Gli organi accademici, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, sono garanti della tutela effettiva dei diritti degli studenti.




    ARTICOLO 2
    La Comunità Universitaria

    1. Gli studenti hanno il diritto e il dovere di concorrere attivamente e pienamente alla vita della comunità universitaria, di partecipare, negli organi competenti, alla valutazione del sistema formativo e alle decisioni riguardanti l’organizzazione della didattica secondo le vigenti norme statutarie e regolamentari.

    2. Tutti gli studenti possono riunirsi anche in assemblea per discutere liberamente nei luoghi di studio, previa autorizzazione della competente autorità accademica considerate le esigenze istituzionali.

    3. Gli studenti partecipano alla vita ed al governo democratico dell’Ateneo attraverso le loro rappresentanze negli organi di governo.

    4. L’Università mette a disposizione delle rappresentanze studentesche elette appositi spazi e strumenti dedicati alle loro attività istituzionali

    5. Gli studenti rispettano gli spazi, le strutture e le attrezzature dell’Università mantenendone funzionalità e decoro.


    6. Per l’istruzione delle questioni inerenti la didattica, gli organi di governo istituiscono Commissioni Paritetiche tra docenti e studenti.

    7. Agli studenti disabili iscritti all’Università sono garantiti, ai sensi della normativa vigente e nei limiti di bilancio, sussidi tecnici e didattici specifici nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato anche attraverso apposite convenzioni con Enti terzi. A tal fine essa istituisce un ufficio per l’assistenza agli studenti disabili.

    8. Gli studenti stranieri iscritti partecipano senza discriminazione alcuna alla vita universitaria. L'Università istituisce un ufficio per l’accoglienza e l’assistenza agli studenti stranieri.



    ARTICOLO 3
    Sistema Didattico

    1.La guida all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro deve essere predisposta e resa adeguatamente accessibile entro quindici giorni dall'inizio delle lezioni, salvo motivate eccezioni. La guida deve contenere: il calendario didattico, il programma dettagliato dei corsi, il nome e il recapito universitario dei docenti, la composizione delle strutture didattiche e l'indicazione dei relativi referenti, la presentazione dei dipartimenti, i riferimenti delle associazioni di rappresentanza studentesca, sulle biblioteche, sulle aule informatiche, ed ogni altra indicazione utile a consentire allo studente un'adeguata compilazione del piano di studi.

    2.L'orario delle lezioni deve essere pubblicato prima dell'inizio dei corsi con modalità e tempi adeguati.

    3.Ogni informazione, di cui all’art. 3 comma 1, deve essere pubblicata sul sito web dell'Università ed ogni variazione deve essere comunicata tempestivamente a tutti gli studenti attraverso il sito web della struttura didattica di riferimento.

    4.Gli studenti hanno diritto a frequentare effettivamente i corsi del proprio piano di studi, senza intralci di ordine logistico ed organizzativo. Gli studenti hanno diritto ad accedere alla didattica in condizioni materiali adeguate: devono essere rimosse tutte le barriere architettoniche ed ogni altro ostacolo che possa impedire la fruizione effettiva dei corsi, degli esami, delle biblioteche e degli spazi universitari. In particolare gli studenti hanno diritto a posti a sedere nelle aule, a posti studio nelle biblioteche e nelle sale lettura. A tal fine le commissioni didattiche paritetiche verificano l'omogeneità nella distribuzione temporale del carico didattico nonché la sostanziale corrispondenza tra programma e numero di crediti del relativo insegnamento.

    5.L'Università deve garantire agli studenti che tutti i testi consigliati nei programmi di insegnamento siano adeguatamente presenti, per la libera consultazione, nelle biblioteche della struttura didattica di riferimento.

    6.L'Università, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, garantisce agli studenti strutture informatiche e multimediali ed altri supporti alla didattica adeguati per lo studio e le ricerche.

    7.Ciascun docente riceve personalmente gli studenti per chiarimenti e attività di orientamento nel rispetto di un orario adeguato prestabilito e reso pubblico prima dell'inizio di ogni periodo didattico.

    8.L’Università garantisce agli studenti un'adeguata attività di orientamento e tutorato. L'organizzazione dell'attività di tutorato deve conciliarsi con lo svolgimento dell'attività didattica.

    9.Nei limiti stabiliti dalle norme vigenti gli studenti hanno diritto ad inserire nel proprio piano di studi attività formative liberamente scelte. Gli studenti hanno diritto ad autogestire attività formative e culturali. Alla partecipazione effettiva a tali iniziative consegue l'attribuzione di crediti formativi secondo le regole di ciascun Corso di studi.

    10.L'attività didattica degli insegnamenti non opzionali e, di norma, le ulteriori attività didattiche relative allo stesso periodo didattico ed allo stesso anno di corso non possono sovrapporsi nell’orario, nell’ambito di un medesimo curriculum o Corso di studio.

    11.La frequenza obbligatoria è prevista soltanto nei casi espressamente previsti nella normativa vigente conseguentemente nella valutazione finale non possono esservi arbitrarie e ingiustificate disparità di trattamento tra studenti frequentanti e non frequentanti.

    12. Nel rispetto del regolamento del Corso di studi, gli studenti concordano con il docente l'argomento ed i tempi di redazione della tesi di laurea ed hanno accesso a tutti gli strumenti necessari per portarla a compimento.

    13.Gli studenti debbono rispettare puntualmente le disposizioni sull’attività didattica dettate dai vigenti regolamenti; seguire le indicazioni per un’adeguata preparazione impartite dal docente del corso; partecipare attivamente alle attività didattiche e formative prescritte; studiare con senso critico.



    ARTICOLO 4
    Esami

    1.Gli studenti hanno diritto ad una valutazione imparziale, tramite prove d'esame trasparenti e coerenti con il programma, gli obbiettivi formativi e le modalità di svolgimento dei corsi.

    2.Gli studenti hanno diritto ad essere esaminati da una commissione composta da almeno due componenti e, qualora lo richiedano, dal Presidente della commissione. In ogni caso l'identità degli esaminatori deve essere verificata prima dell'insediamento della commissione.

    3.Ogni corso deve prevedere un numero ed una distribuzione temporale di prove adeguate a garantire agli studenti una ragionevole ed efficiente programmazione della propria attività formativa e del proprio carico didattico. Di norma, salvo casi eccezionali, gli appelli di esami fondamentali relativi allo stesso periodo didattico ed allo stesso anno di corso non devono sovrapporsi..

    4.Lo studente che debba sostenere due o più esami nella stessa giornata ha diritto a modalità di svolgimento degli esami che li renda compatibili, salvo circostanze di oggettiva e comprovata impossibilità.

    5.Gli studenti hanno il diritto sostenere, con serietà e preparazione, gli esami negli appelli previsti dal calendario didattico secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo. Il calendario degli appelli e le relative composizioni delle commissioni esaminatrici devono essere resi noti entro la data di inizio delle lezioni per il semestre di riferimento. Non è consentito anticipare alcuna data delle prove. La stessa può essere motivatamente posticipata dal Presidente della commissione, dandone notizia al Preside di Facoltà o al Responsabile del Corso di Studio, nonché tempestiva ed adeguata pubblicità.

    6.La frequenza obbligatoria può essere autocertificata ai fini degli esami di profitto dallo studente qualora esistano impedimenti ad acquisire da parte degli uffici nell'attestare tempestivamente l'avvenuta attestazione.

    7.Gli studenti hanno diritto ad avere tutte le informazioni relative al corso entro la data di inizio dello stesso. La prova d'esame deve vertere sul programma del corso, i cui contenuti devono essere interamente presenti nel materiale didattico indicato dal docente ed opportunamente divulgati oltre che pubblicati nella Guida all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Le tracce, i quesiti e le soluzioni delle prove scritte sono pubblicati on-line a cura del presidente della commissione dopo la prova.

    8.Gli studenti hanno diritto di conoscere in modo esplicito gli elementi di giudizio che hanno portato all'esito della prova d'esame, nonché di prendere visione della propria prova scritta ed apprendere le modalità di correzione.

    9.La valutazione del profitto dello studente non deve essere in alcun modo condizionata dall'esito dei precedenti esami. A tal fine la commissione prende visione degli esami già sostenuti dallo studente solo al momento della valutazione finale.

    10. E' fatto divieto alla commissione di verificare il materiale didattico in possesso dello studente al momento dell'esame.

    11.Lo studente ha diritto a ritirarsi senza che si producano conseguenze nel suo curriculum accademico: l'esame in tal caso può essere annotato come "non concluso" soltanto per fini statistici e di certificazione dell’attività svolta dal docente. Eventuali valutazioni insufficienze non vengono registrate sul libretto dello studente e se annotate sul verbale non è riportata nella sua carriera scolastica.

    ARTICOLO 5
    Tassazione

    1.Gli studenti concorrono al finanziamento dell'Università attraverso il pagamento di tasse e contributi. Gli studenti hanno diritto ad una tassazione equa, fondata su criteri di progressività e di riconoscimento del merito.

    2.Gli studenti hanno diritto a conoscere con precisione e trasparenza gli indici ed i meccanismi di calcolo che definiscono l'importo delle tasse da versare.

    3.Gli studenti hanno diritto a conoscere in anticipo la scadenza per il pagamento di ogni singola rata.

    4.Gli studenti hanno l'obbligo di dichiarare fedelmente all’Università i redditi e il patrimonio propri e della proprio nucleo familiare ed informare tempestivamente l’Amministrazione universitaria di ogni variazione rilevante.




    ARTICOLO 6
    Valutazione

    1.L'Università consente e incentiva la valutazione da parte di ogni studente dei corsi di insegnamento, ivi compresi i relativi esami. La distribuzione e compilazione delle schede di valutazione avvengono, per ogni periodo didattico, secondo modalità che garantiscano agli studenti il completo anonimato. I regolamenti di Ateneo determinano le procedure che garantiscono la pubblicità degli atti.

    2.I risultati delle schede di valutazione, esaminati dal Nucleo di Valutazione d'Ateneo, sono sottoposti dai Presidi alla Commissione paritetica per la didattica, per quanto concerne i provvedimenti relativi ai Corsi di laurea.

    3.E' dovere di tutti gli studenti compilare i questionari, attenendosi ad una valutazione seria e responsabile.




    ARTICOLO 7
    Diritti elettorali

    1.Tutti gli studenti godono dell'elettorato attivo e passivo per l’elezione delle rappresentanze studentesche negli Organi collegiali. L’elettorato passivo è regolato da norme che garantiscano il ricambio nella rappresentanza studentesca.

    2.Le strutture dell'Ateneo devono rendere noto con largo anticipo e con adeguata diffusione secondo quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo: le modalità e le scadenze per la presentazione delle candidature, la data delle elezioni, le liste dei candidati, gli orari di apertura e l'ubicazione dei seggi, le modalità di partecipazione al voto.

    3.Le elezioni universitarie dovranno tenersi in un periodo e secondo modalità tali da garantire la massima affluenza al voto.

    4.E' compito dell'Università garantire adeguate occasioni di propaganda elettorale, ivi compresi idonei spazi per l'affissione in ogni plesso.

    5.I rappresentanti degli studenti hanno diritto e dovere di partecipare ai lavori degli organi accademici di cui fanno parte. In caso di concomitanza con lezioni o attività di laboratorio o tirocinio con frequenza obbligatoria, l'interessato viene esonerato da tali obblighi. In caso di concomitanza con esami, lo studente ha diritto a sostenere ugualmente la prova in altro giorno, purché partecipi al consesso di appartenenza.



    ARTICOLO 8
    Studenti a tempo parziale o lavoratori

    1.Gli studenti non impegnati a tempo pieno negli studi universitari e che siano impossibilitati a frequentare possono chiedere, con apposita istanza scritta consegnata alla segreteria studenti di appartenenza, che venga loro riconosciuta la condizione di studenti a tempo parziale senza incorrere in forme di discriminazione.

    2.Per ogni insegnamento il docente titolare del corso, ove possibile e necessario, fissa, in aggiunta all'orario di ricevimento già stabilito, ricevimenti riservati agli studenti a tempo parziale in orari adeguati alle loro esigenze.

    3.Di fronte a comprovata impossibilità a partecipare agli appelli d'esame regolamentari, lo studente a tempo parziale può concordare con il docente titolare del corso data e orario d'esame compatibili con le sue esigenze, purché sia assicurata la pubblicità e la trasparenza della prova e previa apposita autorizzazione così come disposta dal relativo Regolamento d’Ateneo.




    ARTICOLO 10
    Mobilità degli Studenti

    1.E’ promossa la mobilità studentesca tra le Università sia italiane che straniere nonché con le Istituzioni europee e internazionali mediante programmi e progetti sottoscritti dalle istituzioni partner o offerti da Ministeri, dall’Unione europea e da organizzazioni internazionali.
    L’Ateneo, in collaborazione con la Regione ed i Ministeri competenti, si adopera per favorire tale mobilità e rimuovere gli ostacoli derivanti dalla condizione economica e sociale dei singoli, in particolare promuovendo azioni positive a favore degli studenti diversamente abili. L’Ateneo ricerca accordi con enti pubblici e privati per migliorare le condizioni di vita studentesche.

    2.L’Università riconosce, nel passaggio tra corsi di laurea uguali o affini, i crediti maturati in altro Ateneo del sistema universitario nazionale, in coerenza con le caratteristiche dei propri piani formativi e nei limiti della normativa vigente.

    3.Gli studenti sono informati dettagliatamente sulle opportunità di intraprendere periodi di studio all’estero nonché sulle condizioni e agevolazioni previste. Essi hanno altresì diritto a procedure di selezione trasparenti per l’accesso alle borse di mobilità i cui criteri di conseguimento devono essere chiaramente definiti in ogni bando.

    4.Il referente Erasmus di ogni Corso di laurea ha il compito di individuare nelle sedi partner corsi coerenti con il piano formativo dello studente.

    5.L’Università assiste lo studente nell’adempimento degli obblighi amministrativi necessari ad intraprendere il periodo di studi all’estero.

    6.Agli studenti autorizzati a svolgere un periodo di studi Erasmus è corrisposta, come cofinanziamento, una borsa di studio integrativa di quella prevista dall’Unione Europea. Tale cofinanziamento deve tener conto delle condizioni economiche dello studente e, di norma, delle differenze del costo della vita nei vari Paesi ospitanti. L'Università favorisce altre forme di mobilità internazionale dei propri studenti.

    7.Nell’accordo fra l’Università ed i partner ospitanti non deve essere previsto alcun onere finanziario per lo studente, durante gli studi all’estero, per l’iscrizione, la frequenza dei corsi, gli esami e l’utilizzo di biblioteche e laboratori.

    8.L’Università si impegna a conferire agli studenti le borse integrative prima della partenza.

    9.Agli studenti sono riconosciuti i crediti acquisiti in Università straniere purché preventivamente inseriti nel learning agreement ivi comprese eventuali modifiche nel rispetto della regolamentazione vigente.

    10.Lo studente Erasmus è tenuto a :
    a)rispettare le regole e gli obblighi stabiliti nell’Accordo Erasmus stipulato tra le parti;
    b)assicurarsi che qualsiasi modifica al learning agreement sia approvata preventivamente per iscritto sia dall’istituzione d’origine che da quella ospitante;
    c)trascorrere, salvo giustificato motivo, l’intero periodo di studio/tirocinio presso l’istituzione partner, sottoponendosi ai relativi esami o ad altre forme di valutazione, nonché rispettandone regole e norme;
    d)redigere, una volta tornato in sede, un rapporto sul periodo di studio/tirocinio Erasmus trascorso all’estero e fornire una relazione ove richiesta dall’Università.

    11.L’Università assicura agli studenti stranieri dei programmi di scambio pari condizioni rispetto ai propri e idonea attività di tutorato.



    ARTICOLO 11
    Disposizioni transitorie e finali

    1.Ogni violazione del presente Statuto può essere sottoposta agli organi previsti dall'articolo 1 comma 6 del presente statuto.

    2.Le norme del presente Statuto si applicano anche agli studenti dei corsi post-laurea in quanto compatibili.

    3.Del presente Statuto viene data ampia pubblicità in tutte le strutture didattiche, mediante i rispettivi siti web e inserti nelle guide didattiche. Ne viene distribuita copia all'atto dell'immatricolazione. Per l'anno accademico. 2010/2011 allo Statuto deve essere adeguata pubblicità a tutti gli studenti già iscritti.

    4.Lo Statuto deve essere recepito dai Regolamenti di Ateneo e dai Regolamenti di Facoltà entro 90 giorni dalla data di approvazione
    Ultima modifica di FGR; 20/05/2010, 14:07.

    #2
    Riferimento: Statuto dei Diritti degli studenti

    ma è possibile sostenere in una sessione d'esame appelli del semestre successivo?? mi spiego meglio.. iscritta al 4° anno frequento le lezioni del primo semestre, posso nell'appello di marzo sostenere esami che fanno parte del secondo semestre del 4 anno??? non riesco a trovare nessun riferimento nella guida e nè negli statuti..grazie mille!!

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      #3
      Riferimento: Statuto dei Diritti degli studenti

      Originariamente inviato da valesally88 Visualizza il messaggio
      ma è possibile sostenere in una sessione d'esame appelli del semestre successivo?? mi spiego meglio.. iscritta al 4° anno frequento le lezioni del primo semestre, posso nell'appello di marzo sostenere esami che fanno parte del secondo semestre del 4 anno??? non riesco a trovare nessun riferimento nella guida e nè negli statuti..grazie mille!!
      No, devi aver "acquisito la frequenza", cioè puoi sostenere gli esami di quel semestre una volta che sono finiti i corsi degli esami che vuoi sostenere.
      Quindi se il corso, di diritto X si trova al secondo semestre del quarto anno tu puoi sostenere diritto X solo dagli appelli di maggio (o giugno, non so come è il calendario didattico da voi a giurisprudenza) in poi.

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        #4
        Riferimento: Statuto dei Diritti degli studenti

        buongiorno, avrei una domanda da fare:sono 5 anni che sostengo esami per lavoro, ma ho sempre regolarmente pagato le tasse.posso riprendere a sostenere esami, o deve riunirsi un consiglio di docenti?grazie anticipatamente!!!

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          #5
          Riferimento: Statuto dei Diritti degli studenti

          Originariamente inviato da alemarco Visualizza il messaggio
          buongiorno, avrei una domanda da fare:sono 5 anni che sostengo esami per lavoro, ma ho sempre regolarmente pagato le tasse.posso riprendere a sostenere esami, o deve riunirsi un consiglio di docenti?grazie anticipatamente!!!
          ciao Ale, devi andare a parlare prima in segreteria didattica..

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            #6
            Riferimento: Statuto dei Diritti degli studenti

            GRAZIE 1000!!!

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